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Recensione: PIETRO AMENTA, Partecipazione alia potestá legislativa del vescovo. Indagine teologico-giuridica su chiesa particolare e sínodo diocesano

 
 
 
Foto Schoch Nikolaus , Recensione: PIETRO AMENTA, Partecipazione alia potestá legislativa del vescovo. Indagine teologico-giuridica su chiesa particolare e sínodo diocesano , in Antonianum, 72/2 (1997) p. 332-334 .

L'autore, Pietro Amenta, nato nel 1962 a Matera e sacerdote diocesano di quella diocesi é awocato della Rota Romana e, dopo aver svolto varié mansioni in diocesi, officiale della Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei sacra-menti. II Cardinale Michele Giordano, gia vescovo di Matera e attualmente arcivescovo di Napoli, ha presentato Topera.

La ricerca si sviluppa intorno a due categorie teologico-giuridiche: ecclesiologia di comunione e giusta autonomia della chiesa particolare. La Chiesa Cattolica viene descritta come «communio ecclesiarum» o corpo di Chiese e quindi non co­me realtá monolitica ed uniforme (5).

Nella prima parte viene riportato l'insegnamento del Concilio Vaticano II e specialmente della costituzione dommatica «Lumen gentium» sull'ecclesiologia del­la comunione. Ogni Chiesa particolare ha una sua consistenza e dunque un proprio statuto teologico. L'ecclesiologia di comunione diventa il concetto base della nuova autocomprensione della Chiesa.

L'ecclesiologia del Vaticano II ha inciso profondamente sullo sviluppo po-stconciliare di una teologia della Chiesa particolare con gli elementi seguenti: la responsabilitá primaria dei vescovo diocesano che riceve da Cristo stesso il compito di pascere il gregge a lui affidato tramite il ministero della Sede Romana; il presbite­rio collabora al governo della chiesa particolare, specialmente in modo ordinario attraverso i vari consigli previsti dal códice; la partecipazione del laicato alia vita ecclesiale senza la quale non si da vera e piena manifestazione della Chiesa. La «com­munio ecclesiarum» ha un aspetto esterno, cioé la comunione con le altre chiese, ed una dimensione all'interno della stessa Chiesa particolare: unitá di fede, comu­nione di Parola e Pane spezzato e condiviso, e comunione di intenti e progetti in cui tutti, fino alTultimo battezzato, condividono una parte della responsabilitá del vescovo diocesano, animatore di tutta la comunitá. Da qui scaturisce il concetto di corresponsabilitá, significativa per una comunione spirituale che si esprime nella vi­ta quotidiana della chiesa particolare. La comunione e la corresponsabilitá sono i due concetti basilari della struttura e della vita della Chiesa.

II Sinodo diocesano é per antichissima tradizione lo strumento dell'aggiornamento della legislazione della chiesa particolare e dei coordinamento di questa con la legislazione della Conferenza episcopale nonché della Chiesa universale. Attual­mente il molo tradizionale del Sinodo diocesano rischia di essere ridimensionato in nome di una «pastoralitá» fraintesa, tuttora diffusa, che emargina il diritto come re­siduo di aspetti istituzionali destinati a sparire.

L'autore non intende enucleare una teologia della chiesa particolare completa in ogni suo aspetto, ma evidenzia soltanto degli elementi disseminati nei vari documenti del concilio. Essi vengono messi insieme ed offrono cosi una certa visione della teologia della chiesa particolare come presupposto per una visione teologica­mente e giuridicamente corretta del sinodo diocesano.

II centro della comunione viene formato dalla mensa eucaristica e quindi il mi­nistero sacerdotale che raggiunge il suo vertice nel vescovo (28). La nota formula della «Lumen gentium» (Ecclesiae particulares in quibus et ex quibus una et unica catholica Ecclesia exsistit) esprime la comunione come mutua inclusione tra Chiesa universale e particolare. La chiesa universale viene costituita non come realtá cu-mulativa di tutte le comunitá locali, formando semplicemente la somma di esse, ma dalla comunione delle chiese particolari. Le chiese particolari sonó immanenti nella chiesa universale e la rendono presente con tutti i suoi elementi essenziali. La chie­sa universale é immanente in ciascuna delle Chiese particolari (32). La comunione parte dalFelemento spirituale e genera ben presto un elemento orgánico e struttu-rale. II concetto di comunione esprime la natura stessa della Chiesa (43) . Ogni co­munitá ecclesiale é chiamata a sviluppare sia ad intra sia ad extra questo principio della comunione che postula la giusta autonomía della Chiesa particolare a causa dei suoi elementi costituzionali (44).

La seconda parte tratta del rapporto tra diritto universale e diritto particolare, dell'esercizio dell'autoritá all'interno della Chiesa particolare e la corresponsabilitá degli organi di partecipazione nonché il concetto di giusta autonomía. L'autore de­dica particolare attenzione alia consuetudine come strumento della collaborazione attiva tra i Pastori e la comunitá, tra ministero gerarchico e popólo di Dio. Rece-pisce la distinzione di Suárez tra la «potestas iuris» attribuita all'autoritá ed la «po-testas facti» attribuita al popolo che introduce liberamente usi e costumi conformi sia alia propria fede che alia propria Índole (126). L'autore ritiene la comunitá capace di introdurre non solo delle consuetudini «secundum et praeter ius commune» ma anche delle consuetudini contrarie al diritto universale che hanno un valore abrogativo nei confronti delle leggi canoniche universali, escluse solo quelle divine naturali o positive (cf. p. 127 e nota 30). La comunitá puó regolare una determinata situazione diversamente se la legge scritta si mostra insufficiente o inadeguata. La consuetudine é un mezzo ordinario a disposizione del popólo di Dio con il quale partecipa collettivamente al «munus regendi» di Cristo. Cosi si evita che la legge universale possa recare pregiudizio o turbare una tradizione giuridica di qualche nazione (128). L'autore ammette la problemática della sua opinione e Timpossibi-litá di spiegarla dettagliatamente in questa sede (129). Secondo il modesto parere del recensore sarebbe stato meglio o sviluppare fino in fondo, qui o in un'altra ope­ra, quei concetti che pur essendo affascinanti si prestano troppo fácilmente a dei fraintendimenti dannosi per la disciplina ecclesiale.

II «sensus fidei» del popólo di Dio {Lumen gentium 12) motiva pienamente la partecipazione dei fedeli all'organizzazione giuridica della Chiesa specificamente in tema di produzione normativa ad opera della consuetudine (129). A livello particola­re Tintero popólo di Dio, chierici e laici, condividono una responsabilitá comune del­la diffusione del Regno di Dio. II vescovo condivide con Tintero presbiterio la cura pastorale della Chiesa particolare. L'autore dá valenza collegiale all'azione del ve­scovo con il presbiterio diocesano sebbene i presbiteri non abbiano lo stesso grado del ministero col loro vescovo e non vi sia alcun istituto che preveda una azione con-giunta di tutto il presbiterio diocesano (139). Esiste una collegialitá diocesana tra ve­scovo e presbiterio che non si puó descrivere con precisione perché non é ancora teo­lógicamente chiara la sostanza della differenza tra il compito proprio del servizio epsicopale e di quello presbiterale, cioe l'esatta definizione della differenza tra l'ordi-ne episcopale e quello presbiterale (140). II sinodo diocesano é l'organismo che rac-coglie sinodalmente tutta Topera di corresponsabilitá e di partecipazione dei membri della chiesa particolare e concretizza una rappresentativitá completa (143-144). Nella terza parte l'autore si occupa esclusivamente del sinodo diocesano, tema centrale della tesi. Basandosi sui diversi carismi, la chiesa particolare si configura come una comunione fatta di «comunioni minori», ciascuna incontrandosi sui cari-sma proprio o ministero di un determinato ordine di persone. A partiré da queste «comunioni minori» si configura la natura e la finalitá degli organismi giuridici dio-cesani sia tradizionali che nuovi. II nuovo Códice conferisce ampio spazio al prin­cipio della consultazione nella vita della Chiesa che si rivela indispensabile per la costante ricerca della comunione che tutti i fedeli sonó chiamati a raggiungere. Nemmeno l'autorità puó creare la comunione da sola (212).

I principi elencati nelle prime due parti vengono applicati alia natura, struttura e finalitá del Sínodo diocesano nella cui configurazione l'autore ritrova tutti gli elementi fondamentali che costituiscono la natura della Chiesa secondo l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II. II tentativo dell'autore non é soltanto di commentare esegeticamente la normativa del Códice circa il Sinodo diocesano. Si interessa innanzitutto di evidenziare gli spazi da complementare da parte diritto particolare (228).

Le cinque finalitá principali del sinodo diocesano sono:

  1. adattare le leggi universali alia situazione particolare: il sinodo diocesano ha innanzitutto un compito técnico, cioé la produzione e l'aggiornamento dell'or-dinamento legislativo particolare attraverso l'esercizio della potestá legislativa del vescovo (228);
  2. indicare i metodi del lavoro apostólico;
  3. sciogliere le difficoltá inerenti l'apostolato e il governo;
  4. stimolare opere ed iniziative di carattere genérale;
  5. correggere eventuali errori circa la fede e i costumi (166).

Nella Chiesa, opera insieme al principio della autoritá personale anche un principio comunitario nel quale la comunitá stessa esprime con la consuetudine i propri bisogni, la propria Índole e diventa soggetto attivo nella costruzione del Corpo di Cristo che é la Chiesa in base alia comune partecipazione al sacerdozio di Cristo (227). Cos la Chiesa particolare manifesta piú chiaramente la Chiesa universale come comunitá organica, di integrazione e compenetrazione di tutti i ministeri in una pluralitá di livelli comunionali tra gruppi di persone diretti ad un unico fine. La riunione dei presbiterio intorno al vescovo ha un significato collegiale (229).

L'autore ha il coraggio di esprimere idee innovatrici e riflessioni personali che suscitano vivo interesse e discussioni e contribuiscono in questo modo all'approfondimento sia teologico che giuridico nella Chiesa odierna. Owio che alcune idee forse, essendo un po' troppo sconvolgenti, esigono un ulteriore chiarimento da parte dell'autore per evitare fraintendimento. L'ampia bibliografía in varie lingue e l'indice dei nomi facilitano la verifica da parte del lettore critico.

L'opera che parte dalla scienza teologica per interpretare la normativa giuridica costituisce un prezioso contributo per l'approfondimento sia teologico che giuridico di questo istituto tanto antico quanto, purtroppo, raramente realizzato. Acquisisce ulteriore attualitá con delle forme simili, ma dal punto di vista giuridico meno chiare nei cosiddetti «Diozesanforen» nei paesi di lingua tedesca. E merito dell'autore aver suscitato un nuovo interesse per un istituto giuridico che al tempo dell'individualismo e della dispersione delle forze a causa di una mancata unitá all'interno della Chiesa cattolica acquisisce una particolare importanza a motivo della sua ricchezza sia teologica che giuridica. É da augurare al presente lavoro una larga diffusione.



 
 
 
 
 
 
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