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Recensione: BRUNO ESPOSITO, II riconoscimento civile dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: Studio per la realizzazione di un pieno pluralismo

 
 
 
Foto Schoch Nikolaus , Recensione: BRUNO ESPOSITO, II riconoscimento civile dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: Studio per la realizzazione di un pieno pluralismo , in Antonianum, 72/2 (1997) p. 335-338 .

La monografía viene pubblicata con la prefazione di una persona senz'altro competente in materia, ossia dell'Arcivescovo Mons. Francesco Marchisano, per vent'anni Sottosegretario della Congregazione per l'Educazione cattolica, periodo in cui questo dicastero ampiamente trattó il problema del riconoscimento civile dei titoli accademici ecclesiastici.

II vasto panorama esaminato dall'autore parte dalle origini delle Universitá nell'Alto Medioevo, descrive l'evoluzione dell'insegnamento delle discipline eccle-siastiche fino a concludere la sua ricerca con l'ultima intesa in materia tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 2 febbraio 1994.

L'argomento trattato é senz'altro di eminente interesse pratico: in nessuno Stato del mondo si trovano piü Universitá Pontificie, Atenei e Facoltá ecclesiastiche che in Italia: 5 Universitá Pontificie, 55 Atenei e Facoltá ecclesiastiche, 43 Isti-tuti Superiori di Scienze Religiose, 74 Istituti di Scienze Religiose riconosciuti dalla CEI (11).

Nel primo capitolo l'autore ripercorre lo sviluppo delle Universitá dalle origini fino ai nostri giorni: 1) descrive il ruólo della Chiesa nella nascita e diffusione delle prime universitá; la promozione degli studi e gli interventi dei Sommi Pontifici nelle Universitá; il Sommo Pontefice é competente per il conferimento dei titoli accade­mici; nasce e si sviluppa la «licentia ubique docendi».

Nel secolo scorso si passó alla laicizzazione delle universitá con la conseguente emarginazione della Chiesa e, dunque, al monopolio da parte dell'autoritá statale. Ampio spazio viene dedicato alia soppressione delle facoltá di Teologia da parte del Governo italiano nel 1873. La Chiesa non rimane passiva, ma fonda delle uni­versitá cattoliche alia fine del secólo scorso; l'interesse rimane vivo per i centri ac­cademici propriamente ecclesiastici.

II secondo Capitolo si occupa dell'ordinamento degli studi ecclesiastici prima della Costituzione apostólica Sapientia christiana: si enumerano il Códice di diritto canónico del 1917, la Costituzione apostólica Deus scientiarum Dominus: l'autore sottolinea la vastitá della riforma, la novitá del metodo e l'efficacia per lo sviluppo degli studi superiori accademici. Quest'opera legislativa venne modificata dalla S. Congregatio pro Institutione catholica secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II nelle Normae quaedam del 20 maggio 1968.

II terzo capitolo presenta la normativa vigente composta dalla Costituzione apostolica «Sapienta Christiana» e dal Codice del 1983. Viene spiegato l'iter della preparazione della Costituzione Ap. Sapientia christiana (pp. 103-106) e in specie la Plenaria della Congregazione per l'Educazione cattolica, tenutasi dal 30 al 31 marzo 1976, dove si individuarono alcuni punti fondamentali della futura costitu­zione: a) necessitá di un ordinamento accademico genérale per tutta la Chiesa; b) il ruólo direttivo del Magistero Ecclesiastico nello studio delle discipline ecclesia­stiche; c) la necessitá dell'investigazione scientifica da parte dei singoli docenti e delle stesse facoltá; d) il mantenimento di tre cicli nella facoltá di Teologia e l'op-portunitá di ottenere il riconoscimento dei gradi canonici da parte delle Autoritá civili. Dopo la seconda Plenaria del 29/30 marzo 1977 con la prima stesura della Costituzione fu nominata una Commissione composta di 15 docenti residenti a Roma. L'autore pubblica dettagli molto interessanti a riguardo, in parte finora inediti, attingendo dall'archivio della Congregazione per l'Educazione cattolica. Inoltre elenca tutti i nomi, ad esempio, dei membri della suddetta commissione (p. 105, nota 6).

Infine commenta la Costituzione apostolica Sapientia Christiana (106-144) de­dicando particolare attenzione ai gradi accademici e alie condizioni per la validitá canonica di questi titoli: il Baccalaureato, la Licenza e il Dottorato che hanno va­lore canonico esclusivamente se conferite da facoltá canónicamente erette o appro-vate dalla Santa Sede in nome del Sommo Pontefice (134-135). L'agnitio offre la possibilitá del riconoscimento di un grado civile a certi effetti canonici che é segno di apertura e di disponibilitá alia collaborazione nel riconoscimento di ció che di va­lido e di buono si compie negli altri centri universitari che non possono o non vogliono ottenere l'approvazione canonica (138). Piú che nella legislazione anteriore la Costituzione «Sapientia christiana» ribadisce la scientificitá degli studi compiuti nelle varié universitá e facoltá ecclesiastiche (141).

II quarto capitolo si dedica al riconoscimento dello Stato nei confronti dei titoli accademici ecclesiastici nel periodo dal 1923 fino al 1984. L'autore parte dall'entrata in vigore della riforma del sistema scolastico italiano nel 1923 e pre­senta l'Istituto concordatario in genere, i Patti Lateranensi del 1929, gli interventi legislativi dello Stato, l'iter fino alia sottoscrizione del concordato dei 1984 art. 10,2, le intese e gli accordi susseguenti, il riconoscimento amministrativo con esempi, la presentazione delle discipline e titoli attualmente giá riconosciuti dallo Stato italiano.

Con la stessa precisione e con l'indicazione dei nomi dei membri delle rispettive Commissioni, l'autore ripercorre le trattative antecedenti ed infine gli articoli del Concordato Lateranense del 1929 che si riferiscono al problema del riconosci­mento. Lodevolmente l'autore riporta i verbali della Commissione mista dei delegati della Sede Apostolica e del Governo italiano per predisporre l'esecuzione dei Concordato dell'll febbraio 1929 (207-209) e specialmente per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 40.

Merita speciale attenzione che l'autore osservi che non solo lo Stato Italiano esitó a concedere il pieno riconoscimento dei titoli ecclesiastici ma la stessa Sede Apostolica desiderava evitare la ricostituzione o la costituzione di facoltá per l'insegnamento delle discipline sacre nelle universitá italiane, e del riconoscimento pie-no da parte dello Stato degli studi ecclesiastici affinché non costituisse una vera e propria distrazione dei chierici verso occupazioni laiche (210).

II contenuto dell'art. 40 del Concordato del 1929 venne discusso fin dall'inizio e in specie il primo comma: «Le lauree in sacra teología date dalle Facoltá approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano» (212). II futuro rin-via ad un riconoscimento che dovrá darsi successivamente alia ratifica del Concor­dato. É owio dal testo che Particolo si riferisce soltanto alia laurea in teología, titolo che non trova una corrispondenza nell'ordinamento superiore degli studi in Italia e non permette l'esercizio di una professione civile. Gli effetti civili del titolo di laurea in teologia erano, secondo l'interpretazione da parte della maggioranza degli autori, solo il diritto di fregiarsi del titolo dottorale e di essere ammesso a concorsi e uffici per i quali si richiedeva una laurea senza specificazione di scienza o disciplina (213).

II secondo paragrafo dell'articolo 40 che riguarda il riconoscimento dei diplomi conseguiti nelle scuole di paleografía, archivistica e diplomática documentaría erette presso la Biblioteca e l'Archivio della Cittá del Vaticano, ha un significato chiaro e non comporta problemi (214-215). L'autore ripercorre le disposizioni susseguenti del ministero dell'Educazione Nazionale, la legge del 19 gennaio 1942, i pareri e le sentenze del Consiglio di Stato, note, pareri e circolari del Ministero del­la Pubblica Istruzione, pareri del Consiglio Universitario Nazionale tenendo contó anche delle delibere dei Consigli regionali fino ad arrivare al Concordato del 1984. Ripercorre con la sólita precisione le rispettive trattative previe e le persone coinvolte. Dedica ampio spazio alia revisione dell'art. 40 della quale riporta le varíe bozze (281).

II quinto capitolo si occupa del periodo che va dal 1984 fino al 1994. II testo del nuovo articolo 10,2 recita: «I titoli accademici in teología e nelle altre discipline ecclesiastiche, determínate d'accordo tra le Partí, conferiti dalle Facoltá approvate dalla Santa Sede, sonó riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografía, diplomatica, archivistica e di biblioteconomia». La prima parte é stata ampliata rispetto al art. 40 del Concordato del 1929 e recepisce la prassi amministrativa statale in particolare degli ultimi decenni, che ha parificato i titoli conseguiti nelle varíe discipline ecclesiastiche con quelli rilasciati dalla facoltá di Teología (286).

Con i decreti del Ministero dell'Universitá e della ricerca scientifica e tecno­logica del 2 gennaio e del 3 settembre 1990 furono riconosciuti ai fini dell'ammis-sione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Psicólogo, i titoli di Licenza e di Dottorato, rilasciati rispettivamente dalla Facoltá di Scienze deU'Educa­zione delle Pontificie Universitá Salesiana e Gregoriana; dalla Pontificia Facoltá di Scienze dell'Educazione «Auxilium» di Roma. Sono dunque equipollenti al diplo­ma di Laurea in Psicologia rilasciato dalle universitá italiane. La disciplina ricono-sciuta viene comunemente ritenuta profana e il decreto afferma come motivazione: «Riconosciuta la particolare rilevanza scientifica, sul piano internazionale, dell'istituzione suddetta» (293)

L'autore ripercorre tutte le rispettive circolari, decreti, disposizioni del Mini­stero della pubblica istruzione, del Ministero l'Universitá e della ricerca scientifica e tecnologica, del Comune di Roma, l'intesa Italia-Santa Sede fino al parere del Consiglio di Stato e l'ultimo decreto preso in considerazione del 18 novembre 1994.

L'intesa tra lo Stato Italiano e la Sede Apostolica del 2 febbraio 1994 viene ri­tenuta discutibile sia per quanto riguarda le disposizioni che le motivazioni. Stabilisce l'equiparazione tra il baccalaureato in Teología e Sacra Scrittura e il diploma universitario nonché tra la licenza in Teologia e Sacra Scrittura e la laurea statale. Sonó pero rimasti irrisolti tre problemi: 1) rimane sospeso l'accesso ai pubblici concorsi nelle qualifiche professionali superiori;

  1. non si definisce a quali lauree dette Licenze siano equipollenti;
  2. rimane escluso il Dottorato ecclesiastico (304).

La conclusione contiene delle proposte per una ulteriore e migliore soluzione del problema includendo il diritto rispettivo della Comunitá Europea. Per l'ammis-sione alie universitá e facoltá ecclesiastiche bisogna - secondo il parere dell'autore - essere piü esigenti: gli studi superiori previ devono essere di carattere umanistico, altrimenti si dovrebbe richiedere un anno propedeutico. Cosi si conserva la distin-zione tra universitá o facoltá ecclesiastica e un Seminario Maggiore dato che gli studi superiori non sono per tutti ma per i destinati all'insegnamento universitario, la ricerca scientifica o a speciali cariche ecclesiastiche (315).

L'autore propone inoltre una revisione del ciclo di dottorato. Per l'acquisizione di questo titolo si dovrebbero chiedere alcuni anni dal conseguimento della licenza fino alrinsegnamento. In questo modo sarebbe possibile il suo riconoscimento (315). Auspicabile sarebbe una maggiore liberta concessa alie singole universitá e facoltá per la denominazione dei titoli e la strutturazione dei singoli curricoli permettendo l'adattamento alia legislazione del rispettivo Paese per facilitare il suo riconoscimento civile (315). L'autore accenna alla reciprocitá chiedendo il riconoscimento canonico di ció che é valido nei centri accademici civili in quanto favorisce una sana complementarietá nell'ambito della cultura (316).

Sembra necessario l'abbandono di un eccessivo protezionismo da parte sia del­la Chiesa che dello Stato che porterebbe al riconoscimento reciproco e contempo­raneo del valore accademico dei titoli rilasciati dai propri centri di studio con l'attestazione legale in senso stretto (324). Come modello viene indicata la Spagna che con Regio Decreto del 13 gennaio 1995 ha riconosciuto effetti civili a tutti i titoli ecclesiastici previsti dalla Costituzione Apostólica Sapientia Christiana, cioé al Di­ploma, al Baccalaureato, alia Licenza e al Dottorato rilasciati dalle universitá, fa­coltá e istituti superiori eccetto che in Filosofia (329).

La vasta materia viene esposta secondo il método cronológico per cogliere l'evoluzione della legislazione e prassi sia ecclesiastica che concordataria e statale. Ampio spazio viene dedicato agli atti amministrativi sia della Sede Apostolica che dello Stato. L'appendice contiene degli atti amministrativi e ricorsi significativi dal 1966 fino al 1993 e riporta il testo completo inclusi i nomi dei ricorrenti e titolari dei diplomi riconosciuti. Non ci si deve attendere pero una guida di uso pratico im­mediato perché non spiega l'iter amministrativo concreto alio scopo del consegui­mento del riconoscimento, gli uffici a cui rivolgersi, moduli da compilare, documenti da portare ecc. L'analisi, pur essendo completa, rimane nell'ambito di una ricerca scientifica su un argomento finora trattato quasi esclusivamente da parte dei civilisti. É merito dell'autore di aver trattato il problema dal punto di vista sia canónico sia civile senz'altro non senza l'intento di awicinare una soluzione equilibrata e de­finitiva del problema.

L'opera si distingue per l'introduzione metodológicamente perfetta, lo schema logico, la completezza del trattato, la mole di documenti difficilmente reperibili, in specie dall'archivio della Congregazione competente stessa, bella edizione tipogra­fica e l'ampia presa in considerazione della bibliografía civile in materia. L'autore presenta un'ottima panoramica dell'argomento con uno stilo chiaro, preciso e scientifico ed ha il coraggio di esprimere la sua propria opinione in modo ben riconoscibile. Grazie ad una precisa correzione delle bozze, gli errori tipografici sonó ridotti al mínimo. Cosi la monografia diventa lettura obbligatoria sia per tutti co­loro che si interessano delle problematiche attuali del diritto pubblico ecclesiastico che per i docenti e amministratori dei vari istituti ecclesiastici di formazione ad alto livello.



 
 
 
 
 
 
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