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Informazione sulla pubblicazione:
Giornata di studio: presentazione del libro di Andrea Boni, ofm: Vangelo e vita religiosa

 
 
 
Foto Bourdeau Gilles - Rocca Giancarlo, Giornata di studio: presentazione del libro di Andrea Boni, ofm: Vangelo e vita religiosa , in Antonianum, 70/1 (1995) p. 141-155 .

In data 10 novembre 1994 ha avuto luogo la presentazione del libro di P. Andrea Boni, ofm, Vangelo e vita religiosa. In apertura dell'incontro ac­cademico il Decano della Facoltà di Diritto Canonico P. Viktor Papez ofm, ha esposto le ragioni di questa iniziativa: vuol essere un contributo della Facoltà di Diritto Canonico del nostro Ateneo Antonianum alla riflessione che tutta la Chiesa sta compiendo sulla vita religiosa, in concomitanza con la celebrazione del Sinodo dei Vescovi (IX assemblea generale ordinaria che ha trattato della vita consacrata e della sua missione nella Chiesa e nel mondo: 2-29 ottobre 1994). Successivamente, il P. Decano presenta i Re­latori che prendono parte a questo incontro: il M.R.P. Gilles Bourdeau, Vicario Generale dell'Ordine dei Frati Minori e Vice-Gran Cancelliere del Pontificio Ateneo Antonianum, Don Giancarlo Rocca ssp, Direttore del prestigioso Dizionario per gli Istituti di perfezione e Padre Martino Conti ofm, Professore di Sacra Scrittura e già Rettore Magnifico del Pontificio Ateneo Antonianum.

a) Prima relazione: Lettura critica del lavoro di natura teologica e metodo­logica

Con gioia prendo parte alla presentazione dell'opera del nostro Con­fratello e amico Andrea Boni, ofm, che ha per titolo: Vangelo e vita religio­sa: rilettura teologica e storico-giuridica delle fonti.

Per temperamento e per esperienza, sono personalmente portato ad un approccio simbolico e ad una intepretazione poetica dell'esistenza e della cultura. Per oltre trent'anni, mi sono impegnato in una disciplina e nei ministeri che sono connessi a ciò che si è convenuto di chiamare « teo­logia spirituale ». Può essere perciò imbarazzante prendere la parola in un'assemblea dove gli Esperti e le conoscenze rinviano continuamente al diritto e alla storia come luoghi obbligati di riferimento e di discussione.

Se non ci fosse stata di mezzo l'amicizia personale con Andra Boni, non avrei raccolto una tale sfida. Ci tengo, con modestia, ad esprimere qui la mia ammirazione per la vita e l'opera di questo mio Confratello nella Chiesa e nell'Ordine. Lo faccio proponendo qualche osservazione sulla sua ultima pubblicazione che è la causa del nostro ritrovarci qui.

1.   Ciò che mi seduce nell'opera che qui si presenta, nell'effervescenza della riflessione teologica che circonda il recente Sinodo dei Vescovi sulla Vita consacrata, è l'arte con cui Andrea Boni fa precedere al discorso teo­
logico un lavoro metodico sulle fonti storiche e giuridiche. Egli copre pe­riodi precisi della vita e dell'esperienza di diversi istituti di vita consacrata e si accinge a trattare l'argomento con successo, partendo dall'analisi e dal­
la evoluzione di istituzioni che sono manifestazione della vita religiosa, par­ticolarmente del Medio Evo.

Egli studia minuziosamente le fonti che sono l'espressione storica di Concili e di Capitoli e dei quali i documenti legislativi segnalano le prese di coscienza e i discernimenti sulle questioni fondamentali: tra le altre, quelle della identità e della natura della vita religiosa.

Il maggior piacere me lo hanno dato i capitoli II, III, IV e VI sui di­versi aspetti della evoluzione storica e canonica della professione religiosa, delle istituzioni comunitarie e apostoliche, del concetto di noviziato e di professione. Vi si trovano pagine di notevole densità e indicazioni di un ap­profondimento costante di una intuizione che è, di fatto, il risultato di tutta una carriera scientifica. Lascio agli Esperti del diritto e della storia di dare un giudizio sui dati trattati.

2.   Uno dei meriti di questo studio di Andrea Boni è di legittimare e di rendere credibile il ricorso alle fonti canoniche come luogo teologico indi­spensabile. È ben lontano dall'essere acquisito, nel campo della inter-disci-
plinarità della pratica teologica, che l'esame delle fonti del diritto sono esse pure materiale privilegiato di analisi e di interpretazione, dunque necessa­rie al discorso teologico anche su questioni vitali dell'esperienza e del mi­
nistero della Chiesa nella storia. Certe resistenze della comunità teologica potrebbero essere, a questo proposito, rivelatrici di una alienazione da una ricerca la cui posta finale è il rispetto e l'accettazione di tutti gli elementi di esperienza e di patrimonio dell'esperienza e della storia della Chiesa come mistero e come istituzione.

Ho colto nel Ricercatore una opzione epistemologica ed un rispetto contemplativo in relazione ai fatti e ai dati che sono per lui luoghi obiettivi di scoperta e di obbedienza all'azione dello Spirito Santo con la Chiesa nel­la storia. Come lui stesso ricorda, correttamente, la esplorazione delle tap­pe e dei documenti degli istituti e delle istituzioni della vita religiosa danno l'accesso ai fatti medesimi, ai gruppi e alle persone, alle intenzioni e a una trama che può essere riconosciuta come l'articolazione di un determinato  principio teologico. Il passaggio che segue illustra bene questa presa di po­sizione:

La vita religiosa è stata istituita da Cristo, in quanto da Cristo è stata istituita la professione religiosa (patto di alleanza sponsale), congiuntamente alla sua espticitazione formale (distribuzione ai poveri di tutti i propri beni).

In ragione di questo diretto intervento di Cristo sulla sussistenza ontologica della vita religiosa, si deve concludere che la professione religiosa, come il batte­simo, appartiene a Cristo. Alla Chiesa compete il diritto-dovere di ratificare le conseguenze di ordine teologico-giuridico della professione religiosa, ma non può alterarne la natura teandrica: la professione religiosa, emessa secondo le formalità stabilite dalla Chiesa, appartiene a Cristo e appartiene al religioso: sono essi i con­traenti (ministri) di questo fatto teandrico, (pag. 413)

3. Vista l'insistenza dell'Autore nel praticare una tale metodologia delle fonti canoniche e nello sviluppare principi teologici così importanti ed alternativi, avrei desiderato una trattazione più rigorosa e convincente dei dati della Sacra Scrittura, particolarmente dei dati dei Sinottici e delle Lettere Pastorali. I due riferimenti maggiori sono Mt 19,21 e 1 Tim 5,11-12. L'esame dei testi citati non utilizza a fondo le conoscenze che gli ese­geti hanno accumulato e discusso negli ultimi decenni, per non dire del­l'impegno dei teologi della vita consacrata per fondarla rigorosamente sulla esperienza basilare della rivelazione.

Questo cambiamento d'intensità è anche più preoccupante in quanto l'Autore struttura il suo principio teologico fondamentale sulla base dei Vangeli e della esperienza delle vedove in una chiesa paolina.

A titolo di esempio, mi soffermo sulla trattazione di 1 Tim 5,ll-12x. Quando si applica il concetto di « vita consacrata » a questo testo, bisogna essere molto prudenti. Appurato che le vedove erano un ordine nella chie­sa delle Pastorali (molti studiosi datano le tre lettere negli anni 85-100 d.C), le vedove non erano vergini, cosa normale; le vergini ricoprivano il significato di « vita consacrata ». Inoltre, se qualcosa si può dire, è che le vedove non erano « religiose », ma appartenevano alla « gerarchia » della Chiesa.

In conclusione, ITim 5,11-12, è un testo difficile per porre un fonda­mento su cui poter costruire un solido edificio teorico.

  1. Ho l'impressione che nelle prime sessanta pagine del Capitolo I della sua opera, l'Autore proceda per enunciati filosofici e teologici che an­ticipano le conclusioni del lavoro esegetico e rendono maggiormente discu­tibili i principi che enuncia con tanta fermezza. Frances Young, esprime con precisione la mia preoccupazione quando scrive nella sua recente ope­ra The Theology of Pastoral letters (Cambridge, University Press, 1994, p. 115): « We are a long way, I suggest, from the formally developed elencai and monastic orders of later ecdesiastical organisation, and we have to be careful not to use a language which by implicatìon projets back a later situation ».
  2. Sono riconoscente a Andrea Boni per la sua opera che traduce la fi­nezza della sua intelligenza e la precisione della disciplina e della metodo­logia in cui eccelle da più anni. Se c'è un'arte che un maestro può trasmet­tere alle successive generazioni e ai discepoli è certamente la preoccupazio­ne di prendere in esame i dati e di enunciare grandi problemi a partire da una corretta disciplina.

Da parte mia ho percorso questo libro con fierezza e riconoscenza. Ho creduto di sentire un uomo e un francescano che propone la meditazione che gli sta a cuore con una serenità intellettuale che gli invidio. Leggendo le ultime pagine, ho avuto l'impressione che Andrea Boni sorridesse e na­scondesse tanti altri segreti della sua cortesia e della sua umiltà.

fr. Gilles Bourdeau ofm Vicario Generale

b) Seconda relazione: Vangelo e Regola

Nei suoi scritti il p. Boni ha sempre insistito, contro le tante sovrappo­sizioni e incrostazioni accumulatesi sulla vita consacrata nel corso della sua storia, per un ritorno al Vangelo, nella convinzione che in questo modo non solo le questioni si sarebbero semplificate, ma si sarebbe altresì visto meglio il fulcro della vita consacrata e le modalità per realizzarlo.

In questa linea si pone anche il volume preso in esame in questo col­loquio. Di tutti i testi del Nuovo Testamento il p. Boni considera come fon­danti per la vita consacrata soprattutto due: lTm 5, 11-12, che presenta il patto contratto con Cristo dalle vedove, considerato un matrimonio spiri­tuale; e Mt 19, 21s con il celebre invito: « Va, vendi ciò che hai... ».

Fissata così la base evangelica di partenza, resta la questione di vedere in quale rapporto essa stia con la vita consacrata, meglio ancora, con quelle regole o statuti o costituzioni che fissano l'identità di una forma o l'altra di vita consacrata o di singoli istituti. Boni, però, nel volume in questione non fa un discorso esplicito al riguardo. Bisogna quindi raccogliere quanto si trova abbondantemente sparso nei vari capitoli e che mi sembra possa es­sere sintetizzato in questo modo.

Per arrivare a una chiarificazione dei rapporti tra Vangelo e vita con­sacrata Boni opera anzitutto una grande distinzione: un conto è la vita re­ligiosa, un conto l'istituto, cioè l'organizzazione1 comunitaria1. Le due realtà non sono identificabili, anche se per noi (dal concilio di Trento in poi) entrare nell'uno significa entrare nell'altra e viceversa. Secondo p. Bo­ni, ognuna di queste due entità ha proprie regole, ma è chiaro che egli è più interessato alla regola o regole che reggono la vita consacrata che non alle regole/costituzioni che reggono la vita dei singoli istituti.

La chiave di volta per conoscere da quali regole sia retta la vita con­sacrata in senso stretto (non gli istituti quindi) è per Boni il concetto di « regola ecclesiastica »2. In questo suo volume, però, Boni non tratta espli­citamente della regola ecclesiastica, limitandosi a utilizzare ampiamente quanto aveva chiarito altrove3. Le idee sono comunque chiare: per Boni la « regola ecclesiastica è di origine divino-apostolica (p. 56), la forza della re­gola ecclesiastica viene dal Vangelo e dagli insegnamenti degli Apostoli (p. 115), la regola ecclesiastica è un concetto teandrico (p. 115), è una compo­nente di fede-prassi. Di conseguenza, la vita consacrata dev'essere struttu­rata non sulla base di leggi ecclesiastiche, fissate dalla Chiesa, ma dalla re­gola ecclesiastica, in altre parole deve basarsi suMt 19, 21s e lTm 5,11-12.

Si tratta ora di applicare questo concetto alla vita consacrata. Prima di farlo, Boni ritiene opportuna una premessa, osservando che il ritorno al Vangelo è stato profondamente sentito da diversi fondatori, non solo da s. Francesco per il suo Ordine, perché già s. Basilio aveva chiarito che la vera regola di vita per qualsiasi cristiano è il Vangelo e anche in altri Ordini (Fontevraud, ad es.) si era esplicitamente dichiarato che non occorreva al­tra regola diversa dal Vangelo.

Entrando poi nei particolari, Boni distingue quattro grandi istituzioni di religione, intendendole come grandi forme o strutture costituzionali nel­le quali può essere divisa la storia della vita religiosa e in cui si sono suc­cessivamente inseriti i singoli istituti. Esse sono: l'istituzione eremitica, l'i­stituzione canonicale, l'istituzione monastica e l'istituzione apostolica. A ognuna di esse corrisponderebbe una regola: alla istituzione canonicale corrisponderebbe la regola di s. Agostino, alla istituzione monastica la re­gola di s. Benedetto, alla istituzione apostolica la regola di s. Francesco, mentre alla istituzione eremitica Boni non precisa ancora quale regola cor­risponda. Per Boni, queste grandi istituzioni di religione e correlative rego­le costituiscono le basi della vita consacrata e della successiva sua articola­zione in tanti istituti, però non come semplici regole, ma come partecipa­zione della « regola ecclesiastica ». Nel corso del volume Boni esplicita questi concetti: la regala monachatus è una versione vissuta della regola ec­clesiastica basata su lTm 5, 11-12 (p. 120), la regola francescana è l'ultima pietra della costruzione patristica sulla vita religiosa (p. 42).

Si arriva così a un altro punto nodale della questione. Se le grandi isti­tuzioni di religione e le grandi regole partecipano della regola ecclesiastica e sono quindi valide a tutti gli effetti, quelle dei singoli istituti, cioè le loro costituzioni e i loro statuti, che cosa sono e che valore hanno? Boni non lo dice, ma si può dedurlo: se partecipano di una delle quattro grandi regole e quindi della regola ecclesiastica, ne hanno pure il valore, ne assumono in qualche modo il carattere divino-apostolico; se sono semplici leggi ecclesia­stiche, cioè della Chiesa, sono mutabili secondo i tempi.

Come si vede, la riflessione di Boni è più sulla regola della vita consa­crata che non sulle regole dei singoli istituti, perché il suo interesse, come già ricordato, e sempre di chiarire il fulcro della vita consacrata. Il ritorno al Vangelo porta perciò a vedere la regola nella linea della continuità evan­gelica, e questo è l'unico suo metro di misura. In altre parole: osservanza della regola diventa osservanza della regola ecclesiastica, la quale è osser­vanza del Vangelo.

Si tratta ora di vedere se Boni è realmente riuscito a convincere i suoi lettori e anche me, in questo caso.

La distinzione tra professione religiosa e ascrizione a una famiglia re­ligiosa può essere considerata, grazie certamente anche agli studi di Boni4, come un dato acquisito. Così la necessità di un ritorno al Vangelo e di una semplificazione della vita consacrata è un bisogno sentito, tenendo però conto che incrostazioni e sovrastrutture dipendono, almeno alcune, dalle attività apostoliche che i singoli istituti si sono proposti di svolgere nonché da regole che la società civile ha fissato nel corso dei secoli.

A parte questo, mi sembra di poter fare alcune osservazioni.

La prima riguarda l'identificazione della istituzione di religione mona­stica con la regola benedettina. Essa risponde a uno stadio avanzato della storia della vita consacrata, perché nei primi secoli, come si sa, i monaci vivevano secondo regole diverse5. Su che basi quindi avviene questa identifi­cazione? Solo sulla riuscita o sulla imposizione della regola benedettina da parte degli imperatori carolingi? Non c'è, infatti, nel volume di Boni un ap­profondimento in questo senso, così come manca un esame della regola di s. Benedetto per vedere se essa sia realmente basata su Mt 19 e lTm, si da essere la concretizzazione di una regola ecclesiastica per la vita consacrata. Per quanto riguarda la regola di s. Agostino, a quale delle regole attribuite ad Agostino ci si riferisce6? E per s. Basilio? La sua non era propriamente una regola di un Ordine, così come intendiamo oggi7.

Per la regola di s. Francesco le questioni mi sembrano ancora più com­plesse, sia perché Boni rende interdipendenti la « religione apostolica » con la regola francescana, sia perché considera la « religione apostolica » e la sua regola come canonizzate dal concilio Lateranense IV e infine perché afferma che i nuovi Ordini religiosi « a struttura centralizzata, fondati do­po il Lateranense IV (a. 1215), hanno assunto tutti l'istituzione di religione apostolica (evangelizzazione, opere caritative) e nell'elaborazione delle lo­ro « costituzioni » si sono tutti rifatti, più o meno consapevolmente, alla regola istituzionale, che è propria della istituzione di religione apostolica ». In altre parole, Boni dice che tutti gli istituti cosiddetti apostolici (dal sec. XIII a oggi) sono in qualche modo debitori della « istituzione di religione apostolica » e sua correlativa regola (quella francescana).

Per quanto riguarda il concilio Lateranense IV, c'è il fatto che la rego­la francescana non viene nominata e si può forse parlare solo di una appro­vazione implicita8, senza quindi il riconoscimento esplicito che il concilio attribuiva ad altre regole. Ritenere che in quel momento (1215), a soli al­cuni anni di distanza dalle origini, la regola francescana (di cui non ci è giunto alcun testo di quel tempo) potesse costituire la base di vita religiosa per molti Ordini, mi sembra una sopravalutazione dei dati in nostro posses­so. Inoltre, sembra difficile far nascere la « religione apostolica » (caratte­rizzata, come dice Boni, da evangelizzazione e opere caritative) con l'Or­dine francescano, perché questi compiti erano già svolti da Ordini anteriori ai Francescani (Domenicani, Umiliati, Trinitari ecc.). Infine, c'è poi il pro­blema di vedere se realmente tutti gl'istituti apostolici trovino, come sostie­ne Boni, la loro matrice nella regola francescana. Questa sembra essere la concretizzazione di un movimento pauperistico e, di fatto, non è stata ac­cettata nemmeno dai cosiddetti istituti francescani, i quali, per quanto ri­guarda la povertà, hanno adottato il regime dei voti semplici, lasciando cioè il diritto di acquisizione ai propri membri9. A meno che non si voglia insistere, tra le varie caratteristiche della « religione apostolica », sulla cen­tralizzazione dell'Ordine con superiore generale e divisione in province, ma questo mi sembra un elemento strutturale-giuridico che i Trinitari, al­meno in parte, avevano già adottato.

In conclusione, anche se qualche cosa non sembra ancora aver trovato una formulazione soddisfacente nel volume di Boni e c'è quindi materia per altri studi, possiamo essergli grati per aver ancorato, strettamente e an­cora una volta, la vita consacrata al Vangelo.

D. Giancarlo Rocca ssp

c) Terza relazione: Apporto teologico e storico-giuridico del libro di P. Bo­ni al rinnovamento della vita religiosa

Il mio intervento prende in considerazione l'apporto specifico del libro di P. Boni dal punto di vista teologico e storico-giuridico al rinnovamento della vita religiosa.

1. La vita religiosa negli studi di P. Boni

Sfogliando l'indice bibliografico (p. 430), ci si accorge non solo che P. Boni è uno studioso della vita religiosa, ma anche che nelle sue ricerche privilegia il metodo storico-critico. Questa caratteristica è già presente nel­la sua Tesi dottorale dal titolo: De admissione ad novitiatum in legislatione Ordinis Fratrum Minorimi (Studium historico-iuridicum), discussa all'Anto-nianum il 5 marzo 1956.

Per quel poco di conoscenza che ho acquisito, interessandomi ai pro­blemi della vita religiosa, posso affermare che P. Boni è forse l'unico stu­dioso che conosce veramente la storia bimillenaria della vita religiosa nella sua componente teologica e storico-giuridica. E ciò per quanto riguarda sia la natura della vita religiosa che le sue istituzioni (noviziato, professione, ti­pologia, potestà di governo, ecc.).

L'aver privilegiato nei suoi studi il metodo storico-giuridico, ha con­sentito a P. Boni di superare la dottrina della grande Scolastica e di appro­dare alla teologia biblico-patristica della vita religiosa e, sulla base della stessa, di affrontare e di offrire valide soluzioni alle principali questioni che sono state dibattute dagli studiosi dall'immediato dopo Concilio ad oggi.

La conoscenza storica delle istituzioni giuridiche e la facilità con cui domina il Corpus lurìs Canonici, gli hanno permesso di superare posizioni dottrinali, ritenute sicure e indiscutibili, di scavalcare la grande Scolastica (che nell'ambito della vita religiosa segna una innegabile involuzione!), di approdare al patrimonio patristico, e di rimettere in luce il fondamento bi­blico, teologico e giuridico che ha contrassegnato tutto il primo millennio della storia della vita religiosa, e che lo ha reso ricco.

Nel discorso che P. Boni, da circa trent'anni, porta avanti sulla vita re­ligiosa, si possono individuare alcune tappe fondamentali che per fasi suc­cessive, partendo dallo studio su / religiosi nella dottrina del Concilio Ecu­menico Vaticano II (Roma 1966), in un cammino a ritroso lo hanno fatto approdare al Vangelo.

3)  La terza tappa è segnata dal volume che questa sera viene presen­tato. Se negli studi che vanno dal 1972 al 1989, P. Boni ha superato la gran­de Scolastica ed è approdato al testo paolino di 1 Tm 5,11-12, il nuovo vo­lume gli ha consentito di fare un ulteriore salto: dalla dottrina apostolica di Paolo è approdato al Vangelo.

  1. La prima tappa è segnata dall'articolo « Note storico-giuridiche sul concetto di consacrazione nella professione religiosa », apparso su Vita Consacrata 8 (1972) 666-682.
  2. La seconda è segnata dall'intervento al Congresso della Pontificia Università Gregoriana del 1977, in occasione del primo centenario della Facoltà di Diritto Canonico, sul tema: Suntne publica vincula vitae conse-cratae? Se l'articolo del 1972 ha consentito a P. Boni di superare il pensiero di S. Tommaso in fatto di consacrazione (sono consacrati da Dio, si consa­crano a Dio), l'intervento al Congresso della Gregoriana del 1977 segna di fatto una linea di demarcazione negli studi sulla vita religiosa. In quella cir­costanza P. Boni ha riportato alla luce la dottrina del primo millennio sulla vita religiosa, attestata ancora da Uguccione da Pisa (verso il 1200), e, at­traverso varie testimonianze, è approdato al testo paolino di 1 Tm 5,11-12. Un testo che ha dominato e illuminato tutta quella teologia. La professio­ne religiosa, intesa essenzialmente come alleanza con Cristo, ha trovato ampio sviluppo in due distinti lavori, che di quell'intervento sono il logico sviluppo e quasi l'applicazione concreta: Sacralità del celibato sacerdotale (Genova 1979) e Gli istituti religiosi e la loro potestà di governo (Roma 1989).

Questa l'evoluzione degli studi di P. Boni sulla vita religiosa. La cono­scenza di queste tappe, che a ritroso vanno dagli studi sulla dottrina del Vaticano II (1966) alle note storico-giuridiche sul concetto di consacrazio­ne (1972) al congresso della Gregoriana (1977), è necessaria, se si vuole collocare il nuovo volume nel giusto contesto ed essere in grado di cogliere la novità che lo anima.

2. Apporto teologico e storico-giuridico del nuovo volume

In questo nuovo studio P. Boni riprende, sviluppa e conclude un di­scorso sulla vita religiosa, iniziato nel volume precedente Gli istituti religiosi e la loro potestà di governo (Roma 1989), ma da altra angolatura e con altra finalità.

I due relatori, che mi hanno preceduto, hanno messo in evidenza aspetti particolari del libro di P. Boni: la lettura critica di natura teologica e metodologica (P. Gilles Bourdeau) e il rapporto vangelo-regola (Don Giancarlo Rocca). A me il compito di sottolineare l'apporto teologico e storico-giuridico

2.1 Apporto teologico

Sotto l'aspetto teologico, la prima grande affermazione del P. Boni ri­guarda l'istituzione divina della vita religiosa. Egli non dubita di affermare che chi ha voluto e istituito la vita cristiana, ha voluto e istituito anche la vita religiosa. Egli nega che la vita religiosa possa sussistere indipendente­mente dalla volontà istituzionale di Cristo. La Chiesa ha riconosciuto e ri­conosce lo stato canonico del religioso, come ha riconosciuto e riconosce lo stato canonico dei fedeli, ma l'uno e l'altro ontologicamente sono costi­tuiti da un rapporto personalizzato tra Cristo e il cristiano, tra Cristo e il religioso.

Nel volume Gli istituti religiosi e la loro potestà di governo (Roma 1989), P. Boni ha trattato della costituzionalità divina ed umana della professione religiosa, in questo nuovo volume è pervenuto alla conclusione che la dot­trina di san Paolo sulla professione religiosa è soltanto una teorizzazione dell'insegnamento del Signore. È pertanto nel Vangelo, e non al di fuori del Vangelo, che si deve ricercare l'istituzione della vita religiosa e l'espli-citazione evangelica della professione religiosa.

Nella ricerca della istituzione divina della vita religiosa e della esplici-tazione evangelica della professione religiosa, P. Boni è approdato al testo di Mt 19,21. Un testo che, come si legge neìYIstrumentum laboris del Sino­do (n. 47), appena concluso, e come è stato ribadito da qualche Padre si­nodale, è basilare nella storia della vita religiosa.

Sulla base del testo evangelico di Mt 19,21 e della lettura che nel pri­mo millennio è stata fatta di quel testo, P. Boni afferma che, istituendo la vita religiosa, Cristo ha istituito anche la professione religiosa e insieme l'è-splicitazione formale della professione per mezzo dei fatti: « Vendi quello che hai, dallo ai poveri » (Mt 19,21). Nell'antica tradizione della Chiesa, la distribuzione dei propri beni ai poveri è sempre equivalsa alla pubblica professione di voler conformare la propria vita alla vita povera, casta e obbediente di Cristo (vedi S. Antonio Abate, S. Pacomio, S. Benedetto, S. Francesco d'Assisi, S. Chiara, ecc.).

Riflettendo sul rapporto che intercorre tra Mt 19,21 e 1 Tm 5,11-12, P. Boni conclude che nel brano evangelico della vocazione del giovane ricco si ha la testimonianza della istituzione evangelica della vita religiosa e della professione religiosa, e nel testo paolino, relativo alla vedove consacrate, si ha l'istituzionalizzazione apostolico-ecclesiale della professione religiosa, intesa come patto sponsale con Cristo. Paolo non costituisce la professione religiosa, ma la istituzionalizza, dichiarandone le condizioni per la sua va­lidità davanti a Dio e davanti alla Chiesa.

2.2 Apporto storico-giuridico

La rilettura delle fonti giuridiche e magisteriali, di non facile lettura e spesso fraintese per la mancata ricostruzione del contesto storico-dottrina­le, ha consentito a P. Boni di evidenziare la centralità della professione re­ligiosa nella sua natura biblico-teologica e nei suoi contenuti teologico-giu-ridici, nelle implicazioni strutturali della vita comunitaria, nell'evolversi delle « istituzioni di religione »: eremitica, monastica, canonicale, aposto­lica, con particolare riferimento ai contenuti di ordine istituzionale nella « istituzione di religione apostolica », e nell'evolversi della legislazione ca­nonica della Chiesa per quanto concerne l'ufficializzazione e la socializza­zione ecclesiale della professione religiosa.

Tra i testi « di non facile lettura » che P. Boni ha cercato di decifrare, ricostruendone il contesto storico-dottrinale, ne ricordo quattro:

  1. il canone 7 del Concilio Lateranense II del 1139, che dichiara nullo il matrimonio dei Deo devoti e dei chierici celibatari, perché contratto con­tro « la regola ecclesiastica ». La regola ecclesiastica non è la legge della Chiesa, ma la disposizione divino-apostolica di cui in 1 Tm 5,11-12, (pp. 112-119);
  2. la costituzione 13 del Concilio Lateranense IV del 1215, relativa al divieto di fondare una « nova religio ». La nuova religione non è un nuovo ordine religioso o un nuovo monastero, ma una nuova « istituzione di re­ligione », rispetto alle preesistenti, quali la religione eremitica, la religione monastica, la religione canonicale e la religione apostolica. Il Lateranense IV non vieta di fondare una nuova domus (monastero o fraternità), ma prescrive che chi voleva fondare una nuova casa (domus) doveva prendere una delle istituzioni di religione precedenti (eremitica, monastica, canoni­cale, apostolica) e una delle regole istituzionali (benedettina, agostiniana, francescana) (pp. 239-243);
  3. Giacomo da Vitry (libro II, cap. 32), coevo del Lateranense IV (1215), che nella Storia occidentale parla di una quarta instituzione di religione, di una nuova regola, di un nuovo ordine, è il miglior interprete del­la costituzione 13 del Concilio Lateranense IV (pp. 243-250).
  4. Bartolo da Sassoferrato, trattando della « novitas franciscana », di­chiara che nel Corpus Iuris non c'era un fondamento giuridico (auctoritas) per la « costruzione » della istituzione di religione apostolica, mentre nel corpo di diritto canonico avevano trovato pieno accoglimento le istituzioni di religione eremitica, monastica e canonicale, (pp. 232, 235-236).

Sotto questo aspetto il libro di P. Boni traccia una vera « storia giuri­dica » della vita religiosa, e prospetta per l'avvenire soluzioni atte a favo­rire la comprensione della natura e dell'identità della stessa vita religiosa nella sua istituzionalizzazione evangelica.

L'apporto storico-giuridico del volume in esame si coglie attraverso lo studio dei contenuti di ordine teologico e giuridico che la professione ha assunto nella testimonianza lungo i secoli fino ai nostri giorni.

Esponendo il pensiero dello Pseudo-Clemente, P. Boni rileva come ac­cogliendo in successione diretta l'eredità della Rivelazione (insegnamento evangelico ed apostolico) sulla istituzione e sulla esplicitazione evangelica della professione religiosa, la dottrina patristica del sec. Ili era pervenuta all'elaborazione di una meravigliosa teologia sulla vita religiosa, ponendo in luce valori di ordine biblico e teologico, allora chiari e che oggi, tra mol­te difficoltà, andiamo ricuperando.

Proseguendo nella sua ricerca, P. Boni nota che il prezioso patrimonio della dottrina patristica non è passato ai secoli successivi in tutta la sua in­tegrità a causa di inquinamenti dottrinali, che si rifanno prima di tutto alla scuola teologico-filosofica neoplatonica, nel tentativo di conciliare la reli­gione cristiana con le acquisizioni di ordine filosofico del mondo greco-ro­mano. È questo il momento in cui si perde di vista l'istituzione evangelica della vita religiosa: la vita religiosa viene considerata razionalisticamente come un fenomeno storico-sociologico di ordine comunitario, alla stregua dei movimenti perfezionistici extracristiani.

Giunto al termine della sua ardua fatica, P. Boni dichiara di essere sta­to condotto a ripercorrere tanta strada, sorretto unicamente dal grande amore per la vita religiosa, e non da posizioni di preconcetto verso l'una o l'altra opinione sostenuta dai singoli autori. L'unico criterio adottato è sta­to quello della « rilettura delle fonti » in un confronto diretto di valutazio­ne con le fonti evangeliche, apostoliche, patristiche e magisteriali sulla vita religiosa.

Sulla base del cammino a ritroso, percorso con tanta tenacia da P. Bo­ni, si deve riconoscere che nella storia passata della vita religiosa ci sono le risposte ai problemi che oggi pone nuovamente a noi di fine secondo mil­lennio la vita religiosa. Nella teologia e nella storia del primo millennio stanno infatti nascoste le soluzioni per l'oggi della vita religiosa e le aperture per la soluzione ai nuovi problemi che la stessa vita religiosa pone alla Chiesa di Oggi.

Ciò che conta è che in ogni soluzione adottata, si guardi a Cristo: re­stituire la vita religiosa a Cristo e Cristo alla vita religiosa, come conclude P. Boni, e rispettare sempre e prima di tutto l'ecclesialità della professione religiosa.

fr. Martino Conti ofm

d) Replica dell'autore

Prima di tutto, desidero esprimere il mio più vivo ringraziamento alla mia Facoltà di Diritto Canonico (Decano e Professori) per l'iniziativa di presentare il mio ultimo libro Vangelo e vita religiosa. Ringrazio poi molto cordialmente gl'illustri Relatori di questo incontro per la fatica che hanno fatto di prendere tra le loro mani un libro che non comporta una semplice lettura, ma comporta di essere studiato. Sono ad essi grato anche per le os­servazioni che propongono nel dibattito di questo nostro incontro accade­mico.

  1. In ordine logico, credo di dovere una prima risposta al M.R.P. Vi­cario Generale Padre Gilles Bourdeau, ofm. Egli avrebbe desiderato un maggiore approfondimento esegetico dei testi scritturistici Mt 19, 21 e 1 Tm 5,11-12. Un maggiore approfondimento esegetico di questi testi scrit­turistici sarebbe stato anche nei miei desideri, specialmente da parte degli esegeti moderni. Con mia grande sorpresa, ho dovuto constatare che l'ese­gesi moderna di questi testi non è affatto attenta all'esegesi che su questi stessi testi hanno elaborato i Padri e che è rimasta indiscussa fino alle di­scutibili elaborazioni della Scolastica sulla natura della professione religio­sa. Anche nell'ipotesi che l'esegesi dei Padri fosse sbagliata (cosa da dimo­strarsi), è questa esegesi che ha fatto la cultura ecclesiastica e che ha offer­to il supporto teologico a tutti i provvedimenti conciliari di ordine discipli­nare (giuridico) di tutto il primo millennio della storia della Chiesa ed ol­tre. Non io,che non sono uno scritturista, ma se gli esegeti moderni dimo­streranno che l'esegesi dei Padri è sbagliata, si imporrà di prenderne atto anche in campo storico-giuridico nella interpretazioni delle fonti giuridiche che c'interessano.
  2. Vorrei rispondere all'amico Don Rocca che se col mio lavoro fossi riuscito a dimostrare che la vita religiosa, istituita da Cristo, non dev'essere confusa con la sua organizzazione comunitaria, potrei dirmi piucché soddi­sfatto: è da questa distinzione che scaturirà la soluzione di mille altri pro­blemi che gravitano sulla vita religiosa.

Quello che dice Don Rocca è vero: la Regola Benedettina non è certamente la prima Regola monastica, né i monaci dei primi secoli della Chiesa hanno avuto bisogno né di « regole monastiche » né di « fondatori mona­stici ». Ad essi bastava una più impegnativa osservanza del Vangelo. Anche la vita monastica, che segue all'esperienza della vita eremitica, è nata come una esperienza di vita evangelica. L'istituzionalizzazione della vita eremiti­ca e l'istituzionalizzazione della vita monastica è opera della Chiesa. È ope­ra della Chiesa anche l'istituzionalizzazione della vita canonicale (chierici celibatari) e l'istituzionalizzazione della vita apostolica.

Col Concilio Lateranense IV del 1215 e col Concilio Lugdunense II del 1274 la Chiesa istituzionalizza le istituzioni di religione monastica, ca­nonicale ed apostolica con le quattro grandi regole religiose: basiliana, ago­stiniana, benedettina, francescana. Questo fatto è comunemente accettato da tutti gli studiosi. Com'è risaputo, le quattro grandi regole religiose com­portano problemi di ordine redazionale, ma questo non interessa il nostro discorso. Personalmente, non avrei mai osato di affermare che la Regola francescana è la regola istituzionale della istituzione di religione apostolica se non mi avesse messo su questa strada Giacomo da Vitry, illustre studio­so del secolo XIII, contemporaneo del Concilio Lateranense IV (1215). Nella sua Historìa Orìentalis, lib. 2, capitolo 32 {Historìa Occidentalis) egli si esprime in questi termini: « Praedictis trìbus heremitarum, monachorum ca-nonicorum relìgionibus, ut regularìter viventium quadratura fundamenti in so-liditate sua firma subsisteret, addidìt Dominus in diebus istis quartam religio-nis institutionem, ordinis decorem et regulae sanctitatem »: La quarta istitu­zione di religione, di cui parla il Da Vitry, è l'istituzione di religione apo­stolica, il nuovo ordine {ordinis decorem) è l'Ordine dei Frati Minori, la nuova regola {regulae sanctitatem) è la Regola Francescana.

La testimonianza di Giacomo da Vitry (canonico regolare), riscontrata nel contesto culturale del Lateranense IV (1215), ci basta ed è risolutiva del problema.

Don Rocca osserva, infine, che « c'è poi il problema di vedere se real­mente tutti gl'istituti apostolici trovino, come sostiene Boni, la loro matrice nella regola francescana ».

Per un'adeguata risposta a questa osservazione mi richiamo alla testi­monianza di Bartolo da Sassoferrato. Egli si esprime in questi termini: « Minorum fratrum sacra religio fuit a Christi confessore Francisco in altissi­ma paupertate fundata: et a multis summis pontificibus approbata: cuius vita tanta est novitas quod de ea in corpore iurìs non reperitur auctoritas (fonda­mento) »2. Se l'Ordine dei Frati Minori, giuridicamente ha dovuto essere strutturato di sana pianta, non si può dire altrettanto degl'istituti apostolici, fondati dopo il Lateranense IV. Né si deve credere che la struttura centra­lizzata dell'istituzione di religione apostolica, canonizzata dalla Regola Francescana, risponda semplicemente ad una intuizione di ordine strategi­co: essa risponde alla natura intrinseca della istitutione di religione aposto­lica, di cui la Regola Francescana costituisce la base spirituale e giuridica.

3) A Padre Conti non gli devo nessuna risposta. A lui, scritturista, che conosce il mio libro meglio di qualsiasi altro, gli devo soltanto tanta grati­tudine per averne affrettato i tempi della gestazione.

Devo tanta gratitudine anche a voi, che siete presenti, e che avete ani­mato questo nostro dibattito accademico.

fr. Andrea Boni ofm



 
 
 
 
 
 
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