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Informazione sulla pubblicazione:
Acta diei academici; La Lettera Circolare del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e l’art. 12 § 1 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile.

 
 
 
Foto Rui de Oliveira Mário , Acta diei academici; La Lettera Circolare del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e l’art. 12 § 1 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile. , in Antonianum, 86/3 (2011) p. 561-578 .

Introduzione

Una delle competenze del Supremo Tribunale della Segnatura Aposto­lica nell'ambito della vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia, prevista nella sua nuova Lex propria1, è "cognoscere de iis quae Signaturae Apostolicae per conventiones inter Sanctam Sedem et Civitates tribuuntur" (art. 35, n. 6)2.

Il capo VI, Titolo V della Lex propria (LP) si occupa, in particolare, del decreto di esecutività per l'ottenimento degli effetti civili delle decisioni ecclesiastiche relative alla nullità ed alla dispensa pontificia del matrimo­nio rato e non consumato, chiarendo il significato di quel "cognoscere" dell'art. 35, n. 6, nel senso di conoscere, esaminare, giudicare. L'art. 119, § 1 LP prescrive, in effetti, che è di competenza del Segretario della Segnatura Apostolica, su istanza delle parti interessate, emanare il decreto di esecutività delle decisioni di nullità del matrimonio affinché "effectus civiles obtineant apud Nationes, quae hac de re conventionem cum Sancta Sede inierunt"3.

L'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile è stato firmato il 13 novembre 2009, approvato dal Congresso brasiliano il 7 otto­bre 2010 (Decreto Legislativo n. 698 del 2009), con il conseguente scambio degli strumenti di ratifica il 10 dicembre 20094, e finalmente promulgato dal Presidente della Repubblica, Luiz Inàcio Lula da Silva, l'il febbraio 2010 (Decreto n. 7107)5. Con questo Accordo si definisce lo status giuridico della Chiesa cattolica in Brasile6.

Ne consegue che la Repubblica Federativa del Brasile è entrata a far par­te molto recentemente del gruppo di Paesi (Italia, Portogallo e Repubblica Dominicana)7, con cui la Santa Sede ha stipulato un accordo per il quale il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica svolge il ruolo di "organo di controllo superiore della Santa Sede" sulle decisioni ecclesiastiche volte ad ottenere rilevanza giuridica nell'ambito civile. Si tratta del riconoscimento degli effetti civili delle decisioni dei tribunali ecclesiastici in materia matri­moniale.

Il testo finale dell'articolo 12 dell'Accordo, in materia di effetti civili e delibazione delle sentenze ecclesiastiche, recita così:

"Articolo 12. Il matrimonio celebrato in conformità con il diritto canoni­co, che rispetti anche le esigenze fissate dal diritto brasiliano per contrarre matrimonio, produce gli effetti civili, mediante la registrazione nell'appo­sito registro civile, a decorrere dalla data della sua celebrazione.

§ 1° La delibazione delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, confermate dall'organo di controllo superiore della Santa Sede, sarà effet­tuata nei termini della legislazione brasiliana relativa alla delibazione delle sentenze straniere".

In questa breve comunicazione abbiamo intenzione di concentrarci esclusivamente sul paragrafo primo dell'articolo 12, per affrontare la que­stione dei decreti di esecutività delle sentenze di dichiarazione di nullità del matrimonio (come previsto dal titolo assegnato a questa comunicazione), nel suo rapporto esclusivo con "l'organo di controllo superiore della Santa Sede", che è la Segnatura Apostolica. In particolare ci soffermeremo sulla Lettera Circolare che il Supremo Tribunale ha inviato a tutti i vescovi dioce­sani in Brasile e a tutti i vicari giudiziali dei vari tribunali ecclesiastici della nazione con il maggior numero di fedeli cattolici nel mondo (come il titolo di questa comunicazione anticipa).

Si ttatta di una questione che riguarda esclusivamente la Chiesa, cioè la procedura o modus operandi che le Chiese particolari e i tribunali ecclesiastici dovranno adottare al momento di richiedere dall'"organo di controllo supe­riore della Santa Sede" il decreto di esecutività per la delibazione ("homolo-gafyào") delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale.

La Lettera Circolare della Segnatura Apostolica, estranea agli eventuali problemi che possono ancora esistere nella società per quanto riguarda l'at­tuazione dell'Accordo, è un atto amministrativo che rientra nelle competen­ze proprie di tale Dicastero romano, di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia. Pertanto, la Lettera Circolare prepara il terreno affinché la Chiesa possa rispondere con prontezza e nel miglior modo possibile al diritto dei chrìstifideles di vedere riconosciuto anche civilmente il loro status vitae.

1. Breve itinerario dell'art. 12, § 1° dell'Accordo

Negli anni Ottanta del secolo scorso, la Conferenza dei Vescovi del Brasile (CNBB) ha iniziato una serie di negoziati con il governo brasiliano per chiarire e regolamentare la situazione, giuridicamente piuttosto confu­sa, della Chiesa in Brasile, con il noto decreto dall'acronimo "N. 119 -A" del 7 gennaio 18908, che dichiarava, alla vigilia della proclamazione della Repubblica (15 novembre 1889), la libertà di tutti i gruppi religiosi, dando loro uno status giuridico generico e consentendo loro di effettuare alcuni atti giuridici. Negli anni Novanta, la CNBB ha ufficializzato la richiesta alla Santa Sede per raggiungere uno status giuridico adeguato alle esigenze della missione della Chiesa in Brasile e così, a partire dal 2003, sono stati avviati alcuni incontri con il governo brasiliano, guidati dalla Nunziatura Aposto­lica. L'inizio ufficiale dei negoziati ha avuto luogo, quindi, il 12 settembre 2006, in una riunione congiunta tra la CNBB, la Nunziatura Apostolica e il Presidente del Brasile con i suoi ministri, in cui la Nunziatura, a nome della Santa Sede, ha presentato una proposta scritta di Accordo9.

Da parte della Segnatura Apostolica, il dialogo istituzionale con la Se­greteria di Stato, con l'obiettivo di trovare una formula soddisfacente per il tema della delibazione delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, ha avuto inizio nell'ottobre 2006 con la richiesta di un parere giuridico sul­la formulazione dell'art. 15 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica del Brasile, evidentemente elaborato sulla falsariga del modello già testato e approvato del Concordato con la Repubblica portoghese (2004).

Il testo della bozza è stato sottoposto ad accurato studio ed esaminato nel Congresso della Segnatura Apostolica il 20 ottobre 2006, che ha rilascia­to un articolato parere circa la formulazione dell'articolo 15 della bozza di Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile, al fine di perfezionare il testo, dal momento che nessuna delle osservazioni è parsa alla Segnatura Apostolica discriminante per l'accettazione del testo.

L'11 settembre 2007, quasi un anno dopo, perveniva alla Segnatura Apostolica una nuova proposta di "Accordo quadro tra la Santa Sede e la Re­pubblica federativa del Brasile", dove il nostro soggetto occupa ora l'articolo 13. La documentazione in questione è stata presentata come una sinossi delle varie fasi della redazione dell'articolo, da parte del Nunzio Apostolico, con le ultime modifiche apportate al testo dopo quelle effettuate dalla Segreteria di Stato. Il 14 settembre, dopo un accurato esame delle proposte, la Segnatura Apostolica ha inviato la sua risposta alla Segreteria di Stato10.

Le notizie ufficiali sul rapporto tra la Segreteria di Stato della Santa Sede e la Segnatura Apostolica finiscono qui. Le informazioni successive sono giunte attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Da un esame del testo finale dell'Accordo tra le Alte Parti contraenti, si conclude che l'articolo 12 è una versione più asciutta, sintetica e meno descrittiva delle varie proposte. E prevalsa, a nostro avviso, una formula di compromesso e di consenso con un doppio riconoscimento: alla Segnatura Apostolica si garantisce e riconosce nel caso il ruolo di organo superiore di controllo della Santa Sede; alle sen­tenze ecclesiastiche si attribuisce un trattamento in conformità con le leggi del Paese, considerandole come sentenze straniere.

2. Esegesi dell'art. 12, § 1° dell'Accordo

Con carattere necessariamente limitato, presentiamo qui di seguito al­cune brevi note di esegesi dell'articolo sulla delibazione delle sentenze eccle­siastiche in materia matrimoniale.

  • La prima nota è formale e di tecnica giuridica, da applicare non solo all'articolo 12 ma a molti altri dell'Accordo. Il testo propone un paragrafo numerato senza che ne segua un altro.
  • Quanto alla sostanza del testo dell'art. 12, e limitandoci al presen­te paragrafo unico, vorrei sottolineare anzitutto che i pronunciamenti della Chiesa in materia matrimoniale non si limitano alle "sentenze", compren­dendo anche altri tipi di decisioni, come ad esempio: i decreti di ratifica della sentenza di primo grado, il rescritto della Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti o della Rota Romana sullo scioglimento del matri­monio rato et non consummato e, addirittura, il decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede sul privilegio petrino. Per tutto ciò la sentenza deve essere interpretata come decisione.
  • L'Accordo preferisce mantenere una denominazione generale: "organo di controllo superiore della Santa Sede". Il richiamo "all'organo di controllo superiore della Santa Sede" presuppone che ci si riferisca alla Segnatura Apo­stolica (cf. espressioni analoghe, pur non identiche, nell'art. 8.2 Concordato con la Repubblica italiana; art. 16.1 Concordato con la Repubblica porto­ghese), ma una sua esplicita menzione, già presente nei vecchi Concordati Italiano e Portoghese (e in quello stipulato con la Repubblica Dominicana) sarebbe forse preferibile per motivi di chiarezza. Tuttavia, questa soluzione ha il pregio di rispettare l'esclusiva competenza della Santa Sede nel definire ed identificare quest'organo. Il controllo delle decisioni e l'emanazione del decreto di esecutività dalla Segnatura Apostolica sono sempre vantaggiosi, pur non essendo previsti in tutti gli Accordi concordatari che comprendono la delibazione delle pronunce ecclesiastiche.
  • I criteri di verifica per la delibazione corrispondono sostanzialmente ai requisiti richiesti per le sentenze straniere in conformità al decreto di cui all'art. 15 della Legge introduttiva al Codice Civile brasiliano11 e, soprattutto, alla Risoluzione n. 9, 4 maggio 2005 del Presidente del Superiore Tribunale di Giustizia, che prescrive con carattere transitorio le competenze aggiunte al Superiore Tribunale di Giustizia con la Modifica Costituzionale n° 45/200412.

Desidero ora sottolineare due requisiti di questa "legislazione brasiliana re­lativa alla delibazione delle sentenze straniere" che possono causare qualche incertezza nella fase di delibazione. Mi riferisco in particolare agli istituti della "revelia" e della "res iudicata" che, in materia di matrimonio, hanno nel diritto canonico una interpretazione diversa, ma non incompatibile, dal diritto civile, come vedremo. In effetti, il riferimento alla  espressione "ter transitatido em julgado" può generare qualche difficoltà, poiché nelle cause matrimoniali canoniche le decisioni "numquam transeunt in rem iudicatam" (can. 1643). Tuttavia, la funzione di controllo dell'organo superiore della Santa Sede è proprio quella di verificare se la decisione è passata in giudicato o, più correttamente, se può essere considerata esecutiva.

Per quanto riguarda l'istituto civile della "revelia", essa è tipica del co­dice di procedura civile brasiliano e non esiste nel Codice di Diritto Cano­nico. Tuttavia, questa formula consente di rilevare alcuni punti fermi: (1) essa permette di superare le consuete asserzioni generiche (diritto di difesa - contraddittorio) che si prestano a interpretazioni a volte restrittive nei con­fronti delle richieste di delibazione; (2) essa consente di abbracciare senza peculiari difficoltà sia le pronunce di nullità matrimoniale sia i rescritti di scioglimento del matrimonio rato et non consummato. Questi ultimi, infatti, non conoscono necessariamente un processo con un contraddittorio pieno; (3) essa sembra comprendere anche il caso di irreperibilità della parte con­venuta. Come vedremo in seguito, l'istituto della "revelia" corrisponde, in pratica, all'assenza dal giudizio nel diritto processuale canonico (cf. cann. 1592-1595 CIC; artt. 13, § 6; 132; 138-142 Dignitas connubii; cann. 1272-1275 CCEO).

3. La Lettera Circolare della Segnatura Apostolica

Da una lettura dell'articolo 12, § 1° dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile si evince che le sentenze ecclesiastiche di nullità in materia matrimoniale possono essere delibate solo se confermate dall'organo di controllo superiore della Santa Sede, che a tale scopo deve emanare un decreto di esecutività13, come fa già per i casi della Repubblica italiana e del Portogallo.

Molto di recente, il 31 maggio 2009u, il Tribunale Supremo della Se­gnatura Apostolica ha inviato a tutti i vescovi diocesani e vicari giudiziari dei tribunali ecclesiastici portoghesi una Lettera Circolare, approvata dal Con­gresso, a seguito della situazione giuridica derivante dal nuovo Concordato (2004) e dai problemi sorti a seguito dell'applicazione dell'articolo 16 dello stesso Concordato e della modifica dell'art. 1626 del Codice Civile portoghese15. Sulla base di questa esperienza e dell'utilità dell'iniziativa si è pensato di fare la stessa cosa per il Brasile.

Durante la preparazione della Lettera Circolare, si è cercato di tener presenti non solo la legge e la giurisprudenza canoniche già consolidate, ma anche la legge brasiliana civile riguardo alla ratifica delle decisioni straniere e alle competenze del Superiore Tribunale di Giustizia16, nel tentativo di sod­disfare i concetti dottrinali seguiti in quel Paese.

Avendo presente la nuova situazione giuridica derivata dall'Accordo, le decisioni ecclesiastiche sulle nullità del matrimonio possono ottenere un'ef­ficacia giuridica in Brasile soltanto dopo che siano stati adempiuti i requi­siti necessari per la delibazione delle decisioni straniere, come previsto dalla Risoluzione n. 9, 4 maggio 2005 della Presidenza del Superiore Tribunale di Giustizia, e cioè:

  • che le decisioni siano state rilasciate dalla competente autorità;
  • che le parti siano state citate o che si sia verificata legalmente la "reve­lia" o contumacia;
  • che sia passata in giudicato la sentenza ecclesiastica, e
  • che siano state autenticate dal console brasiliano e tradotte in porto­ghese.

Il sistema brasiliano di delibazione appartiene al sistema chiamato con­trollo limitato, in cui la decisione è oggetto di esame e di controllo su alcune formalità, tenendo presenti i limiti di ordine pubblico, e quindi senza entrare nel merito delle decisioni. Data questa situazione, la Segnatura Apostolica, come organo di controllo superiore, ha deciso di emanare alcune norme per regolamentare i rapporti con i tribunali ecclesiastici e il Superiore Tribunale di Giustizia del Brasile.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per l'emissione del de­creto di esecutività mira a garantire, in primo luogo, tre cose:

  1. che le "sentenze ecclesiastiche" siano esecutive e, pertanto, possano essere eseguite anche in ambito civile;
  2. che si prevenga il processo davanti ai giudici dello Stato qualora il controllo possa in qualche modo danneggiare le parti o eccedere dai poteri di tali giudici in cause che sono riservate ai tribunali ecclesiastici;
  3. infine, e non meno importante, che si assicuri agli organi giurisdizio­nali dello Stato brasiliano che le cause ecclesiastiche siano state verificate e controllate secondo i principi della retta giurisprudenza e della dottrina cat­tolica sul matrimonio; che le "sentenze" siano state emesse da parte dell'au­torità competente; che sia stato osservato il principio del contraddittorio, e quindi che le parti siano state citate ad normam iuris o che una delle parti sia stata legittimamente dichiarata assente dal giudizio (istituto canonico che corrisponde al concetto di "revelia"); che la causa abbia avuto una doppia decisione conforme e che la decisione sia passata in giudicato, anche se le sentenze canoniche circa lo status delle persone non passano mai in giudicato (cf. cann. 1643 e 1684 § 1; artt. 280 § 1, 3°; 289 § 1; 300 § 1 Dignìtas con­nubi!) e, da ultimo, che la decisione ecclesiastica non violi l'ordine pubblico dello Stato brasiliano.

La Lettera Circolare, dopo una nota introduttiva, propone, in due pun­ti, il modus procederteli per ottenere il decreto di esecutività: il primo riguarda la richiesta del decreto di esecutività al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; il secondo riguarda l'istanza di delibazione ("homologacào") al Superiore Tribunale di Giustizia brasiliano. La Lettera è volutamente breve ed è stata sottoposta all'esame e al parere di alcuni esperti brasiliani in diritto canonico e diritto civile. Reca la data del 25 gennaio 2010.

1.0 requerimento do decreto executório para homologacào ao Supre­mo Tribunal da Assinatura Apostolica

Daqui erri diante, este Supremo Tribunal, na parte que Ihe diz respeito, adotard o seguirne modo de proceder para a concessào do decreto executório com vista a "homologacào das sentengas eclesiàsticas em matèria matrimoniai":

1. Os Tribunais eclesidsticos deprimeira instància, onde o processo canònico iniciou osseus termos, transmitirào ao Supremo Tribunal da Assinatura Apostòli­ca, "òrgào de controle superior" (cf. anexo I):

  1. urna còpia autenticada da sentenga deprimeiro grau e do decreto de rati-ficacào (ou da segunda sentenga conforme);
  2. urna còpia autenticada da ata do casamento católico;
  3. urna còpia autenticada do registro do casamento no registro civil (certidào do registro do casamento);
  4. o requerimento do decreto executório para homologagào feito por urna, ou ambas aspartes, a està Assinatura Apostòlica, em folha simples (cf. anexo W;
  5. um cheque de €25 (vinte e cinco Euros) para despesas, passado em nome da APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica), a nao ser que a causa tenha sido tratada em regime de gratuito patrocinio (cf. art. 305 e 306 da Instrucào Dignitas connubiij.

2. Verificada e examinada a documentando, o Supremo Tribunal da Assina­tura Apostòlica, corno "órgào eclesidstico de controle superior", emanard o decreto executório para a homologagào em lingua portuguesa [cf. art. 15 al. d) da Lei de Introdugào ao Código Civil Brasileiro] e o enviard, em duplicado, ao Tribu­nal eclesidstico deprimeira instància que o notificard às partes, enviando-lhes a còpia autentica do decreto e guardando urna fotocòpia do mesmo nos arquivos da chancelaria do Tribunal.

La Lettera Circolare inizia stabilendo il materiale necessario da inviare alla Segnatura Apostolica per un esame preliminare e di verifica, prima di emettere il decreto di esecutività. In analogia con quanto stabilito per il caso portoghese, il Supremo Tribunale ha dichiarato che la responsabilità di trat­tare con "l'organo di controllo superiore della Santa Sede" spetta ai tribunali di prima istanza17 "dove il processo canonico ha avuto inizio".

Quindi, la Lettera Circolare prevede l'invio della documentazione elen­cata: una copia delle decisioni, una copia dell'atto di matrimonio e l'estratto dei registri civili, che di solito fanno già parte degli atti della causa. Oltre a questi documenti, deve essere aggiunta l'istanza per l'ottenimento del decre­to di esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, dovendo essere presentata da una o da entrambe le parti, senza alcun obbligo di for­malità, vale a dire, in carta libera; infine, un assegno del valore di 25 € per le spese, intestato all'APSA {Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede), prevedendosi, tuttavia, la possibilità di concedere gratuitamente il decreto di esecutività per i casi in cui la causa sia stata trattata con il gratuito patroci­nio. Questi dati sono elencati nel primo allegato alla Lettera Circolare.

Una volta ricevuta e verificata la documentazione, si entra nella fase di esame delle decisioni, non solo sotto il profilo procedurale, ma anche sostanziale. Nell'esame delle sentenze, più che la decisione sul merito, è importante considerare e verificare come i tribunali inferiori rispettino e facciano uso della dottrina e della giurisprudenza canoniche. Così, anche in un processo semplice di verifica e di revisione delle sentenze, la Segnatura Apostolica esercita quella competenza ad essa conferita, che è parte della sua natura di Tribunale Supremo e che consiste nel vigilare "ut iustitia in Ecclesia recte administretur"18.

La conformità procedurale e dottrinale garantisce la regolarità delle deci­sioni canoniche e certifica che le formalità richieste dalla legislazione brasilia­na in materia di delibazione ("homologacào") delle decisioni straniere siano state osservate e, quindi, nulla osti a che il Superiore Tribunale di Giustizia proceda. Pertanto, l'esistenza del decreto di esecutività del Supremo Tribu­nale della Segnatura Apostolica accerta che i requisiti dell'Accordo siano stati adempiuti e dunque, in pratica, il Superiore Tribunale di Giustizia deve solo assicurarsi dell'esistenza di questo decreto per giungere alla conclusione sul rispetto delle esigenze dell'ordinamento giuridico civile circa la delibazione.

Il Supremo Tribunale prescrive quindi che, dopo l'approvazione conces­sa dal Segretario, il decreto esecutivo sia redatto in lingua portoghese, al fine di evitare difficoltà e per soddisfare i requisiti del diritto nazionale brasiliano, e sia trasmesso al Tribunale di prima istanza, che dovrà notificarlo a ciascuna delle parti inviando loro la copia autenticata del decreto e custodendo una copia negli archivi della Cancelleria del tribunale.

Ottenuto il decreto di esecutività, le parti sono libere di procedere. Qua­lora nessuna delle parti presenti l'istanza al Superiore Tribunale di Giustizia per la delibazione di tali decisioni ecclesiastiche, queste non avranno efficacia civile.

A questo punto sorge una domanda: è obbligatorio ricorrere a questo istituto della delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale? L'esperienza portoghese ed italiana dimostra che una parte delle persone che ricorrono ai tribunali ecclesiastici per la richiesta di dichiarazione di nullità matrimoniale dopo la decisione di doppia conformità non utilizza questo istituto, poiché ritiene che sia facoltativo o addirittura inutile19.

Questo modo di pensare e di agire, spesso difeso anche da parte dei tribunali ecclesiastici e dalle autorità ecclesiastiche, disinteressandosi del riconoscimento civile della nullità del matrimonio canonico, sembra tuttavia poco responsabile e in contrasto non solo con il sensus Ecclesiae, ma pure con il sensus iustitiae. Infatti, la domanda di riconoscimento degli effetti civili del­le decisioni di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico e il divorzio civile incarnano procedure molto diverse, non solo per quanto riguarda gli effetti, ma anche per quanto riguarda il petitum e la causa petendi20.

Per quanto riguarda il petitum, notiamo le seguenti e sostanziali diffe­renze: con la procedura di divorzio tra i cattolici si chiede che sia accertata l'esistenza dei requisiti di legge che fanno cessare gli effetti civili del matri­monio canonico, mentre con la procedura di riconoscimento civile della sen­tenza ecclesiastica di nullità di matrimonio (delibazione) si chiede che tale pronunciamento acquisisca efficacia anche sul piano civile. Nel primo caso, si parte dal presupposto che vi sia un matrimonio valido, del quale si chiede che gli effetti cessino di esistere, mentre nel secondo caso il matrimonio è stato dichiarato nullo dalla Chiesa, e quindi si richiede che sia riconosciuto nell'ambito secolare. Con il divorzio si chiede la fine dello status coniugalis. Con la dichiarazione della nullità matrimoniale si chiede che quello status che la Chiesa ha dichiarato come inesistente, sia riconosciuto come tale an­che dallo Stato.

Per quanto riguarda la causa petendi, le differenze sono le seguenti: la domanda di divorzio parte dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi di risolvere la loro situazione davanti ai presupposti richiesti dalla legge, mentre la domanda di riconoscimento di efficacia civile delle sentenze dichiarative di nullità del matrimonio è determinata dalla mancanza di un vincolo già confermato in sede ecclesiastica.

Ancora più macroscopiche sono le differenze negli effetti che possono conseguire entrambe le procedure: la sentenza di divorzio, di natura costi­tutiva, avrà effetto ex nunc; le sentenze ecclesiastiche, di natura dichiarativa, avranno effetto ex tunc.

In questo senso, sarebbe alquanto opportuno che la Conferenza dei Ve­scovi del Brasile (CNBB) si interessasse della questione e procedesse ad una sorta di estensione delle norme di cui già dispone in materia matrimoniale o addirittura emanasse un Decreto generale riguardante il matrimonio canonico, come Jia fatto la CEI il 5 novembre 199021. Ciò per chiarire la natura obbligatoria della domanda degli effetti civili per la nullità del matrimonio e per lo scioglimento del matrimonio rato et non consummato, nonché per evi­tare il disorientamento di alcuni tribunali ecclesiastici, che non procedono alla richiesta del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, o dichia­rano che le parti non sono interessate al riconoscimento degli effetti civili, come dimostrano alcuni casi in Portogallo.

II. 0 requerimento da homologacào ao Superior Tribunal de Justica

3. Depois de ter recebido o decreto executório para homologacào emanado por està Assinatura Apostòlica, a parte interessada, ou ambas as partes, devem apresentar a peticào para a "homologacào da sentenca eclesidstica em matèria matrimoniai" ao Superior Tribunal de Justiga [cf. art. 105, I, al. i) da Consti-tuicào da Republica Federai do Brasil], em conformidade com o presento pela lei civildopais (cf. Resolufào n. 9, de 4 de Maio de 2005 do Superior Tribunal de Justiga), anexando o decreto executório da Assinatura Apostòlica, còpia da iccumentagào enviada a este Supremo Tribunal e outra eventual documentagào exìgidapela lei civil (cf. art. 282 Còdigo do Processo Civil).

4. No procedimento de homologagào das sentengas eclesiàsticas um dos ele-mentos que sera objeto de exarne é se as partesforam "citadas " ou se legalmente se verificati a "revelia", insti tufo juridico civil que pò de ser equiparado ao instituto canònico da "auséncia dojuizo" (cf. can. 1592-1595 CIC; art. 13, § 6; 132; 138-142 Dignitas connubii; càn. 1272-1275 CCEO). No caso concreto das decisóes canònicas em matèria matrimoniai, o texto das sentengas enviadas em vista da homologagào deverà explicitar sempre, com clareza, o fato da citagào com os dados mais relevantes a este propòsito e do decreto da declaragào de parte ausente do juizo, caso se tenha verificado, segando as normas canónicas (cf. art. 126-134 da Instrucào Dignitas connubiij.

Il testo approvato dell'Accordo, all'articolo 12, non fa alcun cenno alla clausola della "revelia"; ciononostante resta uno degli elementi chiave da considerare per la delibazione delle sentenze straniere, come si può vedere all'articolo 5 della Risoluzione n. 9, 4 maggio 2005 del Superiore Tribunale di Giustizia.

Conclusione

La Lettera Circolare non dedica intenzionalmente attenzione al tema delle decisioni relative allo scioglimento del matrimonio super rato. Tuttavia, sin dall'inizio dei negoziati, la Santa Sede ha sempre avuto in mente i casi di scioglimento del matrimonio rato e non consumato e quindi a nostro avviso il termine "sentenze" va interpretato in senso ampio, in modo da includervi tali provvedimenti del Romano Pontefice.

Anche se la questione non può essere sviluppata in questa sede consi­deriamo che il Rescritto della Congregazione per il Culto Divino e la Di­sciplina dei Sacramenti (e il Tribunale Apostolico della Rota Romana dopo la Lettera apostolica in forma di Motu proprio «Quaerit semper» del Sommo Pontefice Benedetto XVI, del 30 agosto 2011) insieme al Decreto di esecu­tività della Segnatura Apostolica e la documentazione necessaria, possono ottenere pacificamente la delibazione, non solo perché esiste tutta una pro­cedura richiesta in vista di garantire la tutela del diritto di difesa alla parte convenuta (come si può costatare dalla lettura della Lettera circolare della Segnatura Apostolica ai vescovi e tribunali ecclesiastici portoghesi) ma an­che perché dalla Risoluzione n. 9, 4 maggio 2005 del Superiore Tribunale di Giustizia si può concludere che alcuni provvedimenti non giudiziali possono ottenere la delibazione perché la legge dello Stato brasiliano in un certo qual modo riconosce a questi atti natura di sentenza. L'art. 4, § 1 recita: "Serao homologados os provimentos nào judiciais que, pela lei brasileira, terìam natu-reza de sentengd''.


 



 
 
 
 
 
 
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