La Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Antonianum si propone di coltivare e promuovere le discipline canonistiche alla luce della
Legge evangelica, in riferimento al
diritto comune e universale della Chiesae con particolare attenzione al
diritto proprio francescano(PUA,
Ord., art. 56, 1).
Nell’ordinamento degli studi la Facoltà segue le norme emanate nella costituzione apostolica
Sapientia christiana di Giovanni Paolo II del 29 aprile 1979 con le
Ordinationes annesse e nel
Decreto Novo Codice della Congregatio de Institutione Catholica del 2 settembre 2002.
Il programma prevede anche lo studio del diritto francescano, comprendente la storia giuridica e la legislazione vigente della famiglia francescana (PUA,
Ord., art. 56, 2). Inoltre nell’insegnamento e nella ricerca si farà riferimento, a seconda dell’indole di ciascuna disciplina, anche al pensiero della Scuola francescana e alla sua tradizione.
La Facoltà comprende tre cicli di studio articolati con modalità e tempi diversi, che portano al conseguimento dei gradi accademici della licenza e del dottorato.
I. Il primo ciclo, che ha carattere propedeutico, si protrae per due anni ed è finalizzato allo studio delle discipline filosofiche, teologiche e giuridiche, richieste per una formazione canonistica superiore (Congr. de Inst. Cath., Decr.
Novo Codice, I, a; PUA,
Stat., art. 54, 2).
Le discipline obbligatorie del primo ciclo sono stabilite dal Consiglio di Facoltà a norma del diritto (Congr. de Inst. Cath., Decr.
Novo Codice, II, 1; PUA,
Stat., art. 54, 2).
II. Il secondo ciclo si protrae per un triennio e comporta lo studio del Codice di diritto canonico e del diritto francescano (Congr. de Inst. Cath., Decr.
Novo Codice, I, b; II, 2; PUA,
Ord., art. 60).
1) Per il conseguimento della licenza sono richiesti 86 crediti complessivi [141 ECTS], di cui 2 per le materie opzionali [3 ECTS], 6 per i seminari [9 ECTS], 6 per le esercitazioni di prassi canonica [9 ECTS], e inoltre l’ela-borazione scientifica della tesi di licenza (Congr. de Inst. Cath., Decr. Novo Codice, II, 2; PUA, Ord., art. 60, 2, a).
2) Lo studio del diritto francescano comprende almeno 4 crediti per le materie obbligatorie [6 ECTS], 2 crediti per le materie opzionali [3 ECTS] e 2 crediti per i seminari [3 ECTS] (PUA, Ord., art. 60, 2, b).
Agli studenti non appartenenti alla famiglia francescana, con l’approva-zione del Decano, è consentito sostituire lo studio del diritto francescano con altre materie di interesse giuridico, a livello opzionale, insegnate nella nostra Facoltà o in altri centri accademici (PUA, Ord., art. 60, 2, c).
3) La tesi di licenza, di almeno 50 pagine, viene elaborata sotto la guida di un professore competente per cattedra e da questi valutata. Il voto per la tesi di licenza fa parte della media dei voti per le singole discipline (PUA, Ord., art. 60, 2, d).
4) L’esame complessivo dell’intero Codice di diritto canonico si svolge davanti alla Commissione dei Professori del Codice, secondo un tesario preparato dal Consiglio di Facoltà, d’accordo con i professori (PUA, Ord., art. 60, 2, e).
5) La valutazione dell’esame di licenza risulta dalla media dei voti delle discipline del secondo ciclo, incluso il voto per la tesi, e dall’esame complessivo sull’intero Codice di diritto canonico (PUA, Ord., art. 60, 2, f).
III. Il terzo ciclo, per il conseguimento del grado di dottorato, si protrae per un anno e comprende lo studio di materie prevalentemente pratiche. Complessivamente si richiedono
12 crediti [18 ECTS], di cui 4 per le discipline obbligatorie [6 ECTS], 4 per le discipline opzionali [6 ECTS], 2 per i seminari [3 ECTS], 2 per le esercitazioni di prassi canonica [3 ECTS], e inoltre l’elaborazione della tesi dottorale (Congr. de Inst. Cath., Decr.
Novo Codice, I, c; II, 3; PUA,
Ord., art. 60, 3). Per la valutazione finale di dottorato ci si attiene a quanto stabilito dall’art. 39, 3 delle
Ordinazioni.
Per l’
iscrizione e l’
ammissione degli studenti ai diversi cicli della Facoltà ci si attiene a quanto stabilito dal Decr.
Novo Codice della Congregatio de Institutione Catholica, dagli
Statuti e dalle
Ordinazioni dell’Università.
Possono essere ammessi direttamente al secondo ciclo gli studenti che hanno completato il curricolo filosofico-teologico in un seminario o in una facoltà teologica, a meno che il Decano non giudichi necessario o opportuno esigere un corso previo di lingua latina o di istituzioni generali di diritto canonico. Coloro che comprovassero di aver già studiato alcune materie del primo ciclo in un’idonea facoltà o istituto universitario possono essere da esse dispensati (Congr. de Inst. Cath., Decr.
Novo Codice, III, § 1).
Per essere ammessi al ciclo di licenza, gli studenti con appositi esami devono provare la conoscenza del latino e di almeno due lingue moderne oltre alla lingua madre; per essere ammessi al ciclo di dottorato, di tre lingue moderne oltre alla lingua madre (PUA,
Stat., art. 28, 3; PUA,
Ord., art. 23, 4).
Coloro che avessero un grado accademico in diritto civile possono essere dispensati da qualche corso del secondo ciclo (come diritto romano e diritto civile), ma non potranno essere esentati dal triennio di licenza (Congr. de Inst. Cath., Decr.
Novo Codice, III, § 2).
Concluso il secondo ciclo, gli studenti devono conoscere la lingua latina in modo tale da poter ben comprendere il Codice di diritto canonico e il Codice dei canoni delle Chiese orientali, nonché gli altri documenti canonici. L’obbligo persiste anche nel terzo ciclo, in modo che possano interpretare correttamente le fonti del diritto (Congr. de Inst. Cath., Decr.
Novo Codice, III, § 3).
I corsi tenuti presso i dicasteri della Curia Romana e quelli di interesse giuridico tenuti nella Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani vengono accreditati come materie opzionali. I voti ottenuti fanno parte della media delle discipline frequentate in Facoltà. Il Consiglio di Facoltà decide sul numero di crediti da attribuire ai corsi tenuti presso i dicasteri della Curia Romana (PUA,
Ord., art. 60, 4, a).
D’accordo col professore di cattedra, gli studenti del terzo ciclo, appartenenti alla Famiglia francescana, possono commutare il seminario di diritto canonico con un seminario di diritto francescano.
A seconda delle possibilità e dell’opportunità, i professori e gli studenti, oltre al regolare uso della lingua italiana, nelle lezioni, negli esami e nei lavori scritti possono servirsi di altre lingue, soprattutto dell’inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco. All’inizio del primo semestre di ogni anno il professore di Metodologia giuridica offre una concisa introduzione alla metodologia generale. Anche il professore di Norme generali spiegherà la struttura e i concetti fondamentali del Codice di diritto canonico.