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Recensione: Codice di Diritto Canonico commentato, a cura della Redazione di Quaderni di Diritto Eccclesiale

 
 
 
Foto Schöch Nikolaus , Recensione: Codice di Diritto Canonico commentato, a cura della Redazione di Quaderni di Diritto Eccclesiale , in Antonianum, 77/1 (2002) p. 191-196 .

A quasi vent'anni dalla promulgazione del Codice di Diritto Canonico è uscito un commento integrale d'impostazione pastorale ed indirizzato soprattutto ai lettori italiani. L'opera, presentata dal Cardinale Camillo Ruini, Presidente della Conferenza episcopale italiana, contiene il testo completo del Codice di Diritto Canonico in lingua latina e la traduzione italiana ufficiale riveduta nel 1997, nonché le fonti, la legislazione complementare della Conferenza Episcopale Italiana aggiornata al 2001 e numerose leggi e decreti della Sede Apostolica a riguardo di carattere giuridico, special­mente le interpretazioni autentiche. Gli autori dell'opera collettiva, diretta da Alberto Perlasca e Mauro Rivella, appartengono al gruppo di professori delle Facoltà di teologia italiane e dei seminari al quale è affidata la Redazione della Rivista Quaderni di diritto ecclesiale. Tre dei docenti sono anche professori invitati nelle Università Pontificie a Roma: Mons. Francesco Coccopalmerio è pro­fessore invitato nella Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana a Roma come altrettanto Mons. Gianpaolo Montini e Mons. Paolo Bianchi che svolge anche l'ufficio di Professore Invitato nell'Università della Santa Croce. Tutti gli autori dell'opera collettiva hanno una ricca esperienza nelle curie diocesane, nei tribunali regionali e nel ministero parrocchiale. Nel suo saggio introduttivo il noto canonista e vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Milano, Mons. France­sco Coccopalmerio, riflette sull'identità del diritto ecclesiale in un linguaggio facilmente compren­sibile rivolto al vasto pubblico. Riassume il contenuto del CIC e lo divide in doveri, diritti, abilita­zioni e capacità. Ripercorre la genesi della norma canonica partendo dalle sue origini nel diritto di­vino naturale, la divina rivelazione, la legislazione canonica precedente e l'attività redazionale degli esperti fino alla promulgazione da parte del legislatore. Traccia degli orientamenti sul modo di accogliere e vivere le norme. Distingue i vari gradi della comunione piena e non piena ed, infine, presenta le somiglianze e le differenze tra il diritto della Chiesa ed il diritto dello Stato.

Il commento è stato impostato per l'uso pratico e comprende tutto il codice pur rimanendo maneggevole. Non è tanto indirizzato agli scienziati delle Facoltà di diritto canonico, quanto agli alunni dei seminari e degli istituti di scienze religiose, ai parroci e agli operatori pastorali. Si limita al Codice latino senza evitare del tutto singolari riferimenti al Codice delle Chiese orientali. La pubblicazione dell'opera costituisce una tappa importante nel cammino del periodico Quaderni di diritto ecclesiale nato nel 1988 in seguito al suggerimento del Prof. Jean Beyer, Decano emerito della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana. In calce al testo dei canoni in latino ed italiano e prima del commento sono inserite le fonti, le interpretazioni autentiche e le delibere della Confe­renza episcopale italiana aventi carattere normativo. Precedono delle introduzioni a ciascuno dei sette libri e alle singole parti di loro. In appendice sono riportati la Costituzione apostolica Pa­stor bonus in versione bilingue nonché i quattro Decreti generali postcodiciali della Conferenza epi­scopale italiana (CEI) aventi carattere normativo: il Decreto generale sul matrimonio canonico, il Decreto generale circa l'ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o fami­glie religiose, le disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza; le Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolto presso gli stessi. Per tali documenti si riportano anche i decreti di promulgazione. Una parti­colare attenzione è stata prestata alla legislazione universale successiva al Concilio Vaticano II con gli interventi magisteriali del Romano Pontefice. Il segno grafico della freccia indica i rimandi in­terni ad altri canoni. La bibliografia inserita nel commento è stata volutamente limitata e contiene opere recenti i cui autori presentano opinioni particolari o riassumono la normativa vigente. Si tratta prevalentemente di libri ed articoli in lingua italiana senza escludere del tutto riferimenti a pubbli­cazioni in lingua spagnola, inglese, francese e tedesca.

Le introduzioni ai singoli capitoli contengono soprattutto la storia di redazione dei canoni. A tale scopo vengono indicati nella breve introduzione ad ogni titolo i brani della rivista Communica­tiones con l'annata e le rispettive pagine che contengono la genesi di tali norme. Non mancano riferimenti al Concordato italiano del 1984. Il diritto pubblico ecclesiastico degli altri Stati non è stato preso in considerazione perché l'opera è indirizzata specificamente all'Italia. Il testo completo delle rispettive delibere della CEI viene riportato dopo le fonti dei singoli canoni con pre­cisa indicazione della data di promulgazione e delle pagine sul notiziario.

Al can. 291 segue un dettagliato elenco di tutti i documenti necessari per le cause di di­spensa dal celibato sacerdotale e dal celibato diaconale. Pur essendo d'impostazione prevalente­mente pratica non evita entrare nella discussione di quaestiones disputatae come la relazione tra i laici e la prelatura personale. Andrea Migliavacca rileva la differenza tra la Costituzione apo­stolica fondativa dell'Opus Dei e la legislazione codiciale. Mentre il can. 296 parla della coopera­zione organica tra i laici ed i presbiteri nel rispetto dei loro diversi ruoli e carismi, la legislazione fondativa usa il termine incorporazione che avvicina la prelatura personale ad una Chiesa partico­lare. Non essendo, però, una chiesa particolare, occorre coordinare l'apostolato con il vescovo dio­cesano che rimane il vescovo proprio dei laici in base al loro domicilio, anche se partecipano atti­vamente all'apostolato della prelatura. E' discu­tibile se il can. 1041 riguarda solo le irregolarità incorse per delitti commessi dopo il battesimo op­pure anche prima. Stando il dubbio Alberto Perlasca ritiene di no. Commentando il can. 1257 pre­senta la definizione di bene ecclesiastico, che comprende in senso stretto solo i beni appartenenti ad una persona giuridica pubblica. Il Codice delle Chiese orientali, invece, non distingue tra persona giuridica pubblica e privata, beni ecclesiastici e beni non ecclesiastici.

Sono pressoché completi i riferimenti alla legislazione complementare postcodiciale di ca­rattere universale. Al can. 332 segue un paragrafo sull'elezione del Romano Pontefice secondo la Cost. Ap. Universi dominici gregis del 1996. La presentazione del riassunto del contenuto di tale legge è chiaramente divisa in quattro punti: 1) gli elettori; 2) il soggetto eleggibile; 3) il conclave; 4) la forma d'elezione. Al can. 346 è stato aggiunta una dettagliata spiegazione del funzionamento del Sinodo dei Vescovi: 1) preparazione; 2) lavori in assemblea: Congregazioni generali - Circoli minori - Pre­parazione dei documenti - Congregazioni interlocutorie - Votazioni - Attività collaterali; 3) reda­zione delle conclusioni e del seguente documento pontificio. In calce al can. 361 si espone un breve schema sulla struttura ed organizzazione della Curia romana. Al can. 434 si annota la divisione del territorio italiano in sedici regioni ecclesiastiche erette con personalità giuridica dalla Congregazione per i Vescovi. Sono state civilmente riconosciute con distinti decreti ministeriali il 16 febbraio 1996. Non manca una precisa spiegazione della deroga al can. 1037 operata dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti con il Decreto Ritus ordinationum del 29 giugno 1989. Contiene il paragrafo 2 aggiunto al can. 750 con la Lettera apostolica data motu proprio Ad tuendam fidem del 18 mag­gio del 1998 e menzionato nella rispettiva norma penale del can. 1371, 1°.

La legislazione complementare della CEI spiega ulteriormente l'applicazione dei canoni. Al can. 312, § 1 si aggiungono le modalità per l'erezione e la soppressione delle associazioni pubbliche di fedeli a livello nazionale: spetta alla Presidenza istruire la pratica e al Consiglio Episcopale Per­manente prendere le decisioni in merito. Riguardo all'età e le doti dei laici, candidati ai ministeri sta­bili di lettore e d'accolito, si elencano i criteri emanati dalla CEI. A differenza da molti altri stati l'elenco dei candidati per il ministero episcopale in Italia viene redatto dalle Conferenze Episcopali regionali. Riguardo al can. 535, § 1 la CEI ha stabilito che in ogni archivio parrocchiale sono obbli­gatori: il Registro delle Cresime, i Registri dell'amministrazione dei beni ed il Registro dei legati. Sono raccomandati, invece, il Registro delle prime comunioni ed il Registro della Cronaca parroc­chiale.

Commentando il can. 1262 Alberto Perlasca elenca le Norme della CEI del 3 settembre 1993 circa la raccolta d'offerte per le necessità particolari. Seguono altri schemi in una composizione grafica chiara sul finanziamento della Chiesa in Italia. Tali schemi sono utilissimi per gli studenti a tutti i livelli incluso il ciclo di dottorato: confrontano la legislazione prima del Con­cordato del 1984 a quella successiva e spiegano il sistema di rimunerazione del clero aggiornato al 2001. Il can. 1274 § 2 segue la spiegazione del sistema previdenziale del clero italiano esteso il 1 gennaio 2000 anche ai sacerdoti stranieri in servizio in Italia. La CEI ha determinato diversamente dai cann. 1291, 1295, 1297 gli atti di straordinaria amministrazione per le diocesi ed altre persone giuridiche eventualmente amministrate dal Vescovo diocesano aggiungendo anche l'alienazione di beni immobili non pertinenti al patrimonio stabile, l'inserimento di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato; la partecipazione ad attività commerciali, la mutazione della destinazione d'immobili. Le licenze necessarie per le alienazioni vengono elencate in una tabella divisa in tre colonne (pp. 1022- 1024): 1) Diocesi e persone giuridiche amministrate dal vescovo; 2) parrocchie e persone giuridiche pubbliche soggette al vescovo; 3) gli Istituti religiosi di diritto diocesano nonché i monasteri sui iuris. Mancano solo gli Istituti religiosi e le società di vita apostolica di diritto pontificio. Sepa­ratamente si enumerano le licenze per gli atti d'amministrazione straordinaria operate dall'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

Il commento non trascura dettagli pastoralmente importanti. Il commento al can. 919 speci­fica riguardo al digiuno eucaristico che l'ora non si riferisce all'inizio della celebrazione, ma della comunione. Gli anziani esenti sono gli entrati nel sessantesimo d'età. Per quanto riguarda la celiachia e l'alcolismo Gianni Trevi­san cita la circolare della Congregazione della Dottrina della Fede del 19 giugno 1995. Il commento al can. 1127 menziona il testo comune per i matrimoni tra valdesi e metodisti del 16 giugno 1997. La citazione della legislazione complemen­tare è sempre completa e sufficiente per trovare le norme e documenti. Marino Mosconi offre una spiegazione del diritto penale di carattere corrispondente alle questioni pratiche e determina nel commento al can. 1374 dopo aver menzionato la massoneria come classico esempio di un'associazione co­spirante contro la Chiesa i comportamenti contemplati dalla norma: 1) l'iscrizione; 2) la promozione; 3) l'assunzione di compiti direzione.

Una buona conoscenza del diritto processuale specialmente nella sua parte statica dimostra Mons. Gianpaolo Montini, Difensore del Vincolo sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Promotore di giustizia della Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano. In seguito al can. 1423 elenca i Tribunali ecclesiastici regionali italiani per le cause matrimoniali: sede del Tribunale di primo grado, estensione di competenza (Regione), Tribunale d'appello (p. 1125). Riguardo ai cann. 1442-1445 distingue nettamente tra i tribunali apostolici (Segnatura Apostolica, Rota Romana e in foro interno la Penitenziaria Apostolica) e gli altri Tribunali a Roma che non lo sono: il Tribunale del Vicariato di Roma, il Tribunale regionale d'Appello, il Tribunale ecclesiastico del Vaticano, i Tribunali dello Stato della Città del Vaticano (primo grado, appello, Cassazione), l'Ufficio di lavoro della Sede apostolica ed a Madrid il tribunale della Rota della Nunziatura spa­gnola. Accanto alla Rota Romana come tribunale unico di terza istanza competente per la chiesa universale enumera in un elenco di rara precisione le eccezioni: la Rota della Nunziatura a Madrid, il Tribunale del Primate per l'Ungheria, i Tribunali di Vilnius e Kaunas per la Lituania nonché il tri­bunale di Freiburg im Breisgau relativamente alle cause giudicate in primo grado a Colonia. Altre ec­cezioni concesse in passato alla Germania ed alla Polonia nonché durante la Seconda Guerra Mon­diale agli Stati Uniti erano giustificati in passato per la lingua, la distanza, la comunicazione mentre oggi si rimedia attraverso con la proroga di competenza caso per caso. Un interessante dettaglio riguardante la Competenza della Segnatura Apostolica è la sua competenza nel caso dell'exceptio suspicionis non soltanto per la Rota Romana, ma anche per la Rota spagnola se l'eccezione riguarda la maggior parte dei giudici o tutto il collegio.

Il can. 1692 pre­vede la possibilità di deferire la causa di separazione al giudice civile in tre modi: 1) per regola­mento generale; 2) in forza della licenza del vescovo; 3) per invito del giudice canonico se tratta della questione. I motivi che giustificano il ricorso ai tribunali dello Stato sono gli effetti anche civili e l'incomodo del doppio processo. Il can. 1708 contiene una precisa indicazione di tutte le pos­sibili cause per la nullità della sacra ordinazione. Il can. 1709 cita le Regulae servandae del 9 giu­gno 1931 che nonostante voci contrarie, vengono tuttora applicate da parte della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nelle cause di nullità della sacra ordinazione da trat­tarsi in via amministrativa. Per quanto riguarda i processi amministrativi Gianpaolo Montini osserva che il ricorso immediato di rimostranza a norma del can. 1734 deve essere presentato per iscritto entro dieci giorni utili. Oltre alla lettera sono am­missibili secondo la prassi della Segnatura Apostolica anche ricorsi tramite Telefax o posta elettronica.

Riguardo alla convalida semplice e la sanazione in radice sarebbe stato auspicabile un com­mento ai singoli canoni non soltanto alle sue parti considerate insieme (cann. 1156-1160 e 1161-1165). A causa dei risvolti pratici sarebbe stato opportuno menzionare la possibilità della sanazione del ma­trimonio civile nel caso dell'integrità del consenso prestato. Manca l'indice analitico, presente, invece nell'edizione del CIC in lingua latina con l'annotazione delle fonti.

Tali poche desiderata non diminuiscono il valore del Commento, pratico nel formato, con un'ottima stampa su carta di qualità, una buona composizione grafica, una solida rilegatura. Il prezzo sembra un po’ alto, ma risulta accettabile considerati i prezzi dei commenti alla legislazione civile. Utile e completo è il dettagliato elenco delle abbreviazioni e sigle. La bibliografia e recentissima e la legislazione complementare aggiornata fino alla primavera del 2001. L’indicazione delle fonti e della legislazione postcodiciale comple­mentare della Sede Apostolica e della CEI è invece completa e di facile uso. Il Commento è frutto non soltanto di un numero elevato di canonisti con una ricca esperienza nell'insegnamento, ma anche soprattutto d'enorme rilevanza pratica perché tiene conto delle domande più frequenti di diritto canonico con le quali si devono confrontare gli operatori pastorali nonché i funzionari delle curie diocesane. Si auspica una vasta diffusione della preziosa opera non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo perché la sua utilità supera il territorio compreso dalla legislazione parti­colare complementare.