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Recensione: A. CALABRESE, Diritto particolare e privilegi dei Passionisti

 
 
 
Foto Etzi Priamo , Recensione: A. CALABRESE, Diritto particolare e privilegi dei Passionisti , in Antonianum, 72/2 (1997) p. 339-340 .

Il Codice di Diritto Canonico afferma che gli Istituti di vita consacrata si distinguono tra loro per «i differenti doni secondo la grazia che é stata loro concessa» (can. 577). Ciascuno, dunque, é dono divino alia Chiesa (cf. can. 575); ognuno ha una sua peculiaritá, una sua fisionomia e identitá, un suo «carisma» ed un suo pa­trimonio, secondo quanto afferma il can. 578. L'individuazione di questo patrimo­nio ha, per cosi dire, una duplice fonte: il Fondatore con i suoi intendimenti e i suoi progetti (mens atque proposita) e lo sviluppo nella storia, giacché esso é una realtá vitale e dinamica che ha origine dallo Spirito Santo ma, nello stesso tempo, si arricchisce con il fluiré del tempo e l'evolversi dell'Istituto stesso. Infatti il carisma, che dallo Spirito é offerto alia Chiesa, é mediato dal Fondatore, chiamato ad iniziare l'Istituto, per cui il carisma originario del Fondatore si manifesta puré come «carisma collettivo» per il fatto che, fin dalle origini, viene partecipato anche ad altri che, nell'esperienza originaria di gruppo, lo chiariscono e lo arricchiscono. In questo carisma di fondazione sta racchiusa l'origine dell'Istituto e quindi la sua peculiare forma di vita, la sua natura, fine, spirito, indole che poi si svilupperanno nel tempo, ma sotto forma di continuitá.

Tale carisma fondazionale/collettivo, per la sua stessa natura intrinseca, esige che sia realizzato concretamente secondo un modo peculiare ad esso proprio ed esclusivo. É questo modo peculiare proprio ed esclusivo che viene stabilito nelle norme che i Fondatori dánno (prima istituzionalizzazione), affinché il carisma del­l'Istituto che sta sorgendo si conservi nella sua genuinitá nello spazio e nel tempo.

Quando la Chiesa, nell'approvare le regole e/o le costituzioni, riconosce il pe­culiare carisma come utile per il conseguimento della sua missione di salvezza, que­sto viene canonicamente istituzionalizzato e della sua genuinitá si fa garante la Chiesa stessa, per cui ogni modifica delle rególe e costituzioni puó essere fatta solo con il consenso dell'autoritá che le ha approvate (cf. can. 587 §2).

La fedeltá al carisma e l'attenzione ai segni dei tempi é qualcosa di essenziale per la vita degli Istituti; infatti ci sono elementi strutturali fondamentali contenuti nel carisma di un Istituto che non possono essere modificati senza disperdere il do­no dello Spirito: la struttura fondamentale di governo, l'apostolato proprio dell'I­stituto (cf. can. 677 §1), lo stile di vita e di azione apostólica (cf. cann. 598 e 602). Mora la fedeltá degli Istituti al proprio carisma fondazionale, sancito dalla compe­tente autoritá ecclesiastica, e alie proprie «sane tradizioni» é il loro primo dovere (cf. can. 598), per cui appare veramente lodevole l'iniziativa del canonista Passionista P. Antonio Calabrese di dedicare un'opera al diritto particolare e ai privilegi della sua Congregazione.

II volume si divide in due parti, corrispondenti al titolo: la prima tratta del «Diritto della Congregazione» (p. 11-437), la seconda dei «Privilegi» (p. 439-558) con una nota sulle «Indulgenze» (p. 559). Segue un'appendice che contiene la bolla «Supremi Apostolatus» del 15 novembre 1769, con cui papa Clemente XIV approva solennemente la Congregatio Clericorum Discalceatorum a SS. Cruce et Passione D.N.I.C, é questa la denominazione ufficiale dei Passionisti, (p. 563-577); la bolla di conferma di papa Pio VI «Praeclara virtutum exempla» del 16 setiembre 1775 (p. 578-587). Si aggiungono due specimen, rispettivamente di ricorso alia Penitenzeria Apostolica, per il tramite del confessore, nei cinque casi di scomunica riservata alia Sede Apostólica (p. 588-589), con alcune utili annotazioni a riguardo (p. 589-591) e di dichiarazione del fatto nella dimissione ipso jacto (p. 592); viene anche riportata la planimetría della casa di esercizi annessa alia Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo al Celio, allegata al Trattato Lateranense tra Italia e Santa Sede dell'11 febbraio 1929 (p. 593), di cui Fautore tratta nell'art. VII della prima parte (p. 52-58).

Alia consueta indicazione delle fonti e della bibliografía (p. 595-605), segue un indice analitico molto utile per la rapida consultazione del ponderoso volume (p. 607-614).

La prima parte dell'opera é certamente la piú rilevante dal punto di vista giu-ridico in quanto, il diritto proprio della Congregazione Passionista é esposto dall'Autore sulla base del diritto comune della Chiesa, e non potrebbe essere altrimen-ti, giacché il diritto particolare non puó prescindere, a meno che non si tratti di privilegi o di iura quaesita non revocati espressamente (cf. can. 4), dal diritto universale.

Tra le peculiaritá segnaliamo l'esistenza, fin dal 1968, di un Sinodo Generale istituito «al fine di dare al Superiore generale un mezzo moderno di assistenza nella guida della Congregazione particularmente nella trattazione degli affari più impor­tanti. I suoi compiti non sonó differenti dagli altri organismi non collegiali quali sono i consigli a tutti i livelli» (p. 178), e il privilegio in materia di dimissione dei re-ligiosi concesso ai Passionisti da papa Clemente XIV con la giá menzionata bolla «Supremi Apostolatus». A tenore di questa bolla, i figli di S. Paolo della Croce po-tevano dimettere i confratelli, anche di voti perpetui, senza ricorrere alia Sede Apo­stólica, fatta eccezione per i religiosi «in sacris» che non avessero trovato un Vescovo benevolo disposto ad accoglierli nella sua Diocesi «pure et simpliciter» (p. 380-381). La facoltá é stata usata fino alia promulgazione del Códice pio-benedettino dal quale fu abrogata a norma del can. 624 per cui oggi non esiste piü se non come ricordo.

La pregevole opera del P. Calabrese, giá noto agli esperti di diritto canonico per altre pubblicazioni, pur essendo direttamente rivolta e utile al suoi confratelli Passionisti, puó tuttavia serviré come "modello redazionale" anche a tutti gli altri Istituti religiosi che intendessero fare un lavoro di questo tipo, senz'altro lodevole e fruttuoso, per la conservazione del patrimonio proprio che, a ben pensarci, é patrimonium totius Ecclesiae.