Etzi Priamo ,
Recensione: Luigi Sabbarese, L'ammissione negli Istituti religiosi. Cenni storici, ricerca delle fonti e legislazione vigente ,
in
Antonianum, 70/2 (1995) p. 316-319
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La IX Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi su « La vita religiosa e la sua missione nella Chiesa e nel mondo » celebrata nella Città del Vaticano dal 2 al 29 ottobre 1994, essendo un autentico evento ecclesiale ha stimolato molti studiosi delle varie discipline sacre ed umane a concentrare la propria attenzione e la propria riflessione sulla vita consacrata. Ne è seguita una vasta, varia e in alcuni casi preziosa produzione letteraria. Lo studio che ci accingiamo a recensire si colloca appunto in questo flusso di interesse pubblicistico.
Scopo del libro - secondo quanto riferisce l'autore - è quello di tentare una presentazione dell'istituto giuridico dell'ammissione dalla sua nascita fino al suo consolidamento nella storia della vita consacrata e nel diritto della Chiesa.
L'ambito della ricerca è limitato all'atto dell'ammissione al noviziato seguendo la traccia della normativa codiciale: requisiti, condizioni e qualità dei candidati, attestati, documenti e informazioni, superiori competenti.
L'autore ha proceduto su due binari distinti e tuttavia reciprocamente connessi. Il primo binario è rappresentato da un excursus storico sull'evoluzione della normativa canonica che, risalendo praticamente alle origini della vita religiosa spiega la legislazione codiciale (CJC/17) in materia. Le leggi non nascono ex nihilo: spesso i fatti le precedono, talvolta le forzano a mutamenti, sovente le accompagnano;per-tanto è lodevole l'iniziativa dell'autore di attingere direttamente alle fonti anche se non ci sembra del tutto corretto parlare di « ricerca delle fonti » (cfr. sottotitolo dell'opera), in quanto quelle riportate dall'autore sono tutte edite, sufficientemente note ed indagate;a nostro parere sarebbe stato meglio scrivere di « rimando (o riferimento) alle fonti ».
Il secondo binario è costituito da un'analisi dello sviluppo dottrinale e normativo dal Codice pio-benedettino a quello vigente che attraverso i vari pronunciamenti ecclesiali illustra, per sommi capi, le varianti introdotte nel progressivo definirsi del rinnovamento con speciale riferimento ai pronunziamenti del Concilio Vaticano II e ai documenti applicativi che lo seguirono.
Lo studio si compone di due parti. La prima parte si occupa della « origine e sviluppo della normativa sull'ammissione presso le Congregazioni religiose dal Concilio di Trento al CIC/17 » ed è costituita da tre capitoli.
Nel primo capitolo si parla, molto genericamente e con qualche accomodamento, delle « Congregazioni religiose ». Sorge spontaneo chiedersi perché, visto che la differenza maggiore tra queste congregazioni e gli ordini religiosi « tradizionali » è rappresentata dalla professione {voti semplici per le prime, voti solenni per i secondi) piuttosto che dalle norme sull'ammissione al noviziato e considerato anche che lo stesso autore tratta in seguito degli Istituti religiosi simpliciter, cioè senz'altra distinzione circa le forme di vita consacrata. Ci permettiamo inoltre di rilevare che quanto afferma l'autore circa i provvedimenti del Concilio La-teranense IV non è criticamente né storicamente esatto; egli scrive: « Nel Medioevo non era possibile incoraggiare,tanto meno approvare nuove forme di vita consacrata a causa del Concilio Lateranense IV del 1215 che limitò a quattro gli ordini religiosi e vietò la fondazione di nuovi ordini senza l'approvazione della Santa Sede » (pp. 20-21). In realtà il Medioevo fu tuttaltro che avverso alle nuove forme di vita consacrata e ai nuovi ordini! Si pensi, per esempio, ai Camaldolesi, ai Cistercensi, ai Vallombrosani etc. tutti nuovi ordini nati in seno all'istituzione di religione monastica che aveva nella Regula Benedicti la sua regola istituzionale. Che dire poi della istituzione di ordini religioso-cavallereschi (Ospitalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, Templari etc.)? Come tacere poi dei vari movimenti pauperistici penitenziali, del fenomeno del beghinismo, della politica di recupero iniziata da Innocenzo III (1198-1216) nei confronti dei movimenti anti-ecclesiastici ed eterodossi con l'approvazione di vari Proposito per i membri di questi che desideravano tornare alla piena comunione con la Chiesa di Roma conducendo vita religiosa (Umiliati, Poveri Cattolici, Poveri Lombardi etc.)? Come dimenticare infine {'istituzionalizzazione della religione apostolica con la fondazione dell'ordine dei Frati Minori, dei Frati Predicatori e, in seguito, degli altri ordini mendicanti che a detta del cardinale Giacomo da Vitry. (+ 1240) - definito da G. Schreiber, Gemeinschaft des Mittelalters, Miinster in W., 1948, p. 402 « il più acuto osservatore della vita canonica e monastica del suo tempo » - fece sì che la quadratura del fondamento di coloro che vivono sotto una regola (regulariter) fosse stabilito in perfetta solidità: « Praedictis tribus heremitarum, mona-chorum, canonicorum religionibus, ut regulariter viventium quadratura fundamenti in soliditate sua firma subsisteret, addidit Dominus in diebus istis quartam religionis in-stitutionem, ordinis decorem et regulae sanctitatem » (in J.F. Hinnebusch (ed.), The Historia Occidentalis of Jacques de Vitry. A criticai edition, Fribourg-Switzerland 1972, p. 158)? Non possiamo dilungarci oltre, per cui rimandiamo, tra gli altri, al celebre e fondamentale studio sull'argomento di Herbert Grundmann Religióse Bewegungen im Mìttelalter (l.a ed. Berlin 1935; 2.a ed. riveduta e aumentata, Darmstadt 1961); ci preme solamente sottolineare che simile svarione, divenuto ormai luogo comune supinamente accettato anche da « grandi nomi », deriva dalla erronea lettura e interpretazione della famosa Costituzione 13 del Lateranense IV intitolata De novis religionibus prohibitis, la quale limita a quattro non gli ordini ma le istituzioni di religione le quali si qualificano come modalità specifiche della sequela Christi.
Le quattro grandi « religioni » o « istituzioni di religione » (eremitica, monastica, canonicale e apostolica) sono alla base della qualificazione teologica e giuridica di tutti gli ordini e di tutte le congregazioni religiose,in quanto questi sono necessariamente « fondati » su di esse.
Nel secondo capitolo viene proposta una necessaria digressione circa la legislazione sull'ammissione vigente prima del Concilio di Trento,a partire dal monachesimo. Si tratta di uno sguardo fugace che l'autore getta sulla vastissima landa della storia della vita consacrata e di un suo preciso, importante istituto e non potrebbe essere altrimenti, considerata l'ampiezza del tempo preso in esame: circa dodici secoli! Nondimeno ci sembra una notevole lacuna che egli passi sotto silenzio il fatto che con l'avvento dei Frati Minori e dei Frati Predicatori il noviziato venne imposto, per la prima volta nella storia della vita consacrata, per la validità dell'ascrizione dei sodali all'ordine (cfr. Costituzione di Innocenzo IV « Non solum » del 17 giugno 1244 - che reiterava la Costituzione di Onorio III « Cum secundum con-silium » del 22 settembre 1220 - in Liber Sextus Bonifacii Vili, c.2, III, 14) anzi, secondo alcuni autori (per esempio F. Wernz-P. Vidal, lus Canonicum ad Codicis normam exactum, tom. Ili, Romae 1933, p. 230, nota 4; T. Schaefer, De Religiosis, Romae 1947, ed.4, p. 491, n. 878; F. Ab Aldeaseca, De Admissione Novitiorum, Val-lìsoleti 1951, p. 15; I. Chmiel, De Magistro Novitiorum, Augustae Taurinorum 1953, p. 43, note 232 e 236) per la validità della stessa professione. In seguito Bonifacio Vili avrebbe esteso a tutti gli ordini mendicanti questa norma.
Il capitolo terzo entra più propriamente in argomento, racchiude infatti « L'insegnamento dei Romani Pontefici e gli interventi delle Congregazioni romane dopo il Concilio di Trento » in materia di ammissione al noviziato.
La seconda parte del libro prende in esame la legislazione relativa all'ammissione dal CJC/17 al CJC/83 e si compone di quattro capitoli.
Il primo capitolo analizza la normativa del Codice del 1917 ed introduce al secondo capitolo che tratta dello sviluppo dottrinale e normativo postcodiciale e muove i primi passi sull'itinerario del rinnovamento: presenta infatti le istanze preconciliari, conciliari e postconciliari. L'autore si limita ad analizzare tra la vasta messe di documenti ecclesiali e di interventi magisteriali, solo quelli che sono espressamente annoverati tra le fonti della normativa in questione nel Codice vigente.
Nel terzo capitolo si segue l'iter che ha portato alla formulazione delle attuali norme in materia di ammissione, soffermandosi specialmente a considerare le redazioni e le revisioni dei canoni secondo gli Schemi della Pontificia Commissio Codici Juris Canonici recognoscendo del 1977, 1980 e 1982.
La normativa sull'ammissione nel Codice di Diritto Canonico del 1983 è presentata nel capitolo quarto.
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