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Rivista Antonianum
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Foto Schöch Nikolaus , Recensione: SANTIAGO PANIZO ORALLO, Temas procesales y nulidad matrimonial , in Antonianum, 74/4 (1999) p. 741-746 .

Mons. Santiago Panízo Orallo, autore del libro presentato, gode di una ricca esperienza di insegnamento e di lavoro forense che ben traspare nell'opera. Nato nel 1930 ha conseguito il dottorato in diritto canonico nonché in diritto civile ed è stato titolare di vari uffici ecclesiastici nelle diocesi di Sigüenza-Guadalajara e San Sebastián, doveha poi svolto per 15 anni il ministero di giudice diocesano. Nel 1975 venne nominato uditore presso il Tribunale della Rota della Nunziatura Spagnola a Madrid. Egli è titolare della cattedra di diritto canonico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di San Sebastián e, inoltre, fino al 1983, professore di diritto canonico presso l'Università Autonoma di Madrid. Negli ultimi dieci anni è stato professore invitato di diritto processuale e di diritto amministrativo presso l'Università Pontificia di Comillas nella medesima città. Attualmente sta aggiungendo allo sue già numerosissime pubblicazioni un'opera in due volumi che raccoglie le sue lezioni presso l'Università de Comillas intitolata Cuestiones procesales canónicas. In questo caso è realmente importante riportare più ampiamente il curriculum vitae dell'autore perché il lavoro,come già detto, si presenta come frutto maturo di una abbondante esperienza sia forense che didattica. L'autore ha applicato come giudice durante gli anni della sua attività forense la normativa processuale del CIC 1917, l'istruzione Provida mater del 1936, il Motu proprio Causas matrimoniales di Paolo VI e il CIC 1983. Ha seguito da vicino l'elaborazione del diritto processuale del nuovo codice e ha contribuito allo sviluppo della giurisprudenza della Rota spagnola come giudice ma ha anche studiato con interesse la giurisprudenza della Rota Romana come dimostrano i riferimenti riportati nell'opera stessa.

L'opera è divisa in 22 capitoli, denominati "temas" alludendo al titolo dell'opera, più un'appendice di giurisprudenza della Rota spagnola. Il primo capitolo (pp. 3-44) tratta della potestà giudiziaria della Chiesa, della figura e delle qualità del giudice. Per il significato dell'esperienza storica della prassi giudiziale canonica l'autore cita anche i Padri della Chiesa però, non si sa per quale motivo, in traduzione francese. Riferendosi alle qualità del giudice cita il nobile inglese Lindshurts che mette al primo posto tra le qualità auspicabili l'onestà. Il giudice deve essere innanzitutto un cavaliere. Gli sarà utile, inoltre, una solida conoscenza del diritto. Panízo Orallo pone, sulla scia del diritto romano, le qualità umane del giudice al primo posto mentre la conoscenza tecnico-giuridica appare in secondo luogo. Ricorda la responsabilità del giudice davanti a Dio, specialmente se nel processo penale a causa della sua ignoranza e debolezza venissero pronunziate delle sentenze erronee e violate le garanzie prescritte dalla prudenza naturale e dalla legge positiva della Chiesa.

Il secondo capitolo (pp. 45-130) è dedicato ai principi generali del diritto processuale in genere e alla loro applicazione nell'ambito del diritto canonico. Sono i princìpi della prevenzione del processo, della costituzionalità del potere giudiziale, dell'indipendenza giudiziale, dell'imparzialità, del contraddittorio processuale, della controversia, il principio dispositivo e inquisitivo, il principio dell'uguaglianza delle parti, il principio della pubblicità processuale, il principio della postulazione con lo statuto degli avvocati e dei procuratori, il principio della buona fede, della libera valutazione delle prove, della congruenza, della motivazione, della ricerca della verità, dell'impugnazione processuale, della legalità, dell'oralità o della scrittura, dell'economia processuale "citius, melius ac minoribus sumptibus" che vale per ogni atto processuale, della preclusione processuale, della mediazione e del principio dell'acquisizione processuale. Questi venti princìpi valgono sia per il processo civile che quello canonico. Sono cinque, invece, i principi proprii del diritto processuale della Chiesa: i principi della pastoralità, della comunione, dell'elasticità o della sensibilità dinanzi alle culture e agli usi locali, il principio dell'idoneità dei secolari per le funzioni giudiziali nonché il principio dell'equità canonica e dell'umanizzazione del processo. La pastoralità deriva dalle finalità della Chiesa stessa. Il diritto nella Chiesa trova la sua giustificazione ultima nel fine della Chiesa stessa: la salus animarum. Il fine prossimo e immediato è connesso all'idea della giustizia e rimane nell'ordinamento giuridico della socialità della Chiesa e non applica qualsiasi tipo di giustizia ma precisamente la giustizia ecclesiale. Non esiste una pastorale autentica che non tenga conto allo stesso tempo della giustizia pastorale. Anche il diritto processuale della Chiesa partecipa al carattere pastorale del diritto della Chiesa. Tali principi vanno tenuti in mente in ogni singolo atto processuale e come orientamenti per l'interpretazione delle norme processuali.

Pur salvaguardando l'unità processuale, in base al principio della comunione viene ammessa nel nuovo ordinamento l'esistenza di un diritto processuale particolare. Il principio generale della sussidiarietà viene applicato anche nell'ambito del diritto processuale. Il Sinodo dei Vescovi del 1967 desiderava più autonomia legislativa per il legislatore particolare chiedendo una certa facoltà normativa per regolare la costituzione dei tribunali. Secondo il nuovo Codice, le Conferenze episcopali possono promulgare norme sulla transazione, il compromesso e l'arbitrato, il procedimento da applicare nell'ambito degli uffici di conciliazione eretti per prevenire i ricorsi amministrativi, la nomina di laici come giudici nel tribunale collegiale, il giudice unico in primo grado se la costituzione di un tribunale collegiale risulti impossibile, stabilire le spese e gli onorari giudiziali, le persone ammesse nelle aule del tribunale, le notifiche, la perenzione e l'esecuzione della sentenza. La sensibilità per le culture locali ammette anche la canonizzazione di alcune norme del diritto processuale civile delle singole nazioni come, ad esempio, i modi per evitare i giudizi o le azioni possessorie. L'autore auspica un più frequente ricorso alla possibilità di nominare laici come giudici, uditori, promotori della giustizia e difensori del vincolo. L'impiego dei laici non viene giustificato semplicemente da situazioni di mancanza di clero.

Citando il "De officio iudicis" di Ruggero Bacone secondo cui l'ufficio del giudice è ius dicere, non autem ius dare, ricorda la necessaria netta distinzione tra i compiti. Né il legislatore deve assumersi funzioni giudiziali né il giudice entrare nel campo del legislatore. La missione del giudice si riduce all'applicazione del contenuto delle leggi già emanate. Trattando dell'equità canonica tenta di delineare il suo limite di fronte allo ius aequivocum, l'arbitrarietà e il soggettivismo. Ricorre all'interpretazione dell'aequitas nella storia riportando l'opinione dell'Hostiense che a sua volta si riferisce a San Cipriano. L'equità è giustizia, è un movimento razionale regens sententiam et rigorem. Canonisti di tutti i secoli, anche del Settecento come lo Reiffenstuel, hanno descritto i limiti dell'equita: "... non potest dici aequitas sed iniquitas quando deviat ab eo quod, velut iustum et aequum, per leges constitutum est: cum lex sit fundata super ratione et aequitate".

Il terzo capitolo (pp. 131-172) si occupa della definizione del diritto processuale, della competenza e dei limiti della potestà giudiziaria della Chiesa, dell'oggetto dei giudizi della Chiesa, del contenuto e dei limiti della sua potestà giurisdizionale. Secondo Goldschmidt, bisogna distinguere tra la considerazione dinamica e la considerazione statica del diritto processuale della Chiesa. La parte statica comprende i presupposti del processo e una parte dinamica costituita dal processo stesso. La prima comprende la giurisdizione della Chiesa, la competenza e la struttura dei Tribunali, i requisiti per essere parti, le azioni e le eccezioni, mentre la parte dinamica contiene lo sviluppo del processo nelle sue fasi distinte: introduttiva, probatoria, discussoria, decisoria, impugnazione e d'esecuzione. Distingue chiaramente tra processo e procedimento: il processo è l'insieme delle attività svolte dalle parti e dal tribunale ordinati al fine comune dell'attuazione del diritto che comincia con la presentazione e l'ammissione della domanda e termina per diverse cause che la legge ammette. Il procedimento al contrario segnala il modo in cui si sviluppa il processo e comprende la forma di sostanziarlo che può essere ordinaria, sommaria, scritta o orale, con una o più istanze, con diversi modi e forme di prova ecc. Mentre il procedimento è l'insieme degli atti formali o burocratici, il processo consiste nel derivato dalla realizzazione e dal collegamento degli atti intermedi tra l'inizio e la fine della controversia che costituiscono ciò che deve servire per deciderla. Il giudizio è il congiunto delle operazioni intellettuali, volitive e materiali che il giudice realizza e in virtù delle quali induce o deduce ciò che la legge richiede e di conseguenza lo dichiara e lo fa compiere.

Il quarto capitolo (pp. 173-216) tratta della potestà giurisdizionale della Chiesa. La Chiesa giudica innanzitutto le cause che si riferiscono alle cose spirituali. Le cose spirituali sono tutte le realtà che in qualche modo sono soprannaturali o ordinate al bene spirituale delle anime. La Chiesa pretende la sua giurisdizione esclusiva non soltanto sulle cose spirituali ma anche su quelle spiritualibus adnexae, che sono come tali materiali e temporali, però servono come base per il sostentamento di una realtà spirituale e soprannaturale. A causa della sovrapposizione dell'elemento materiale sull'elemento spirituale sorge la vincolazione della materialità della cosa all'elemento spirituale e, quindi, alla competenza della Chiesa. La Chiesa si ritiene inoltre competente per la violazione delle leggi ecclesiastiche. L'ulteriore pretesa della Chiesa di giudicare su tutto ciò che in qualche modo si possa unire al peccato diventa norma generale a partire da Innocenzo III. Riferendosi alla contesa tra Giovanni Senza Terra e Filippo Augusto di Francia, Innocenzo III proclamò il diritto nativo della Chiesa di giudicare tutte le materie che contengono un possibile peccato grave. Nella prassi, però, né il civilista si mostrava eccessivamente preoccupato per le ingerenze ecclesiastiche né il canonista per le ingerenze della potestà civile. Il problema come tale rimase a lungo irrisolto. Dopo tali riflessioni più generali sulla competenza della Chiesa l'autore spiega  il concetto di giurisdizione e i criteri per regolare la competenza del Tribunale, l'incompetenza assoluta e relativa, i conflitti di competenza. Per quanto riguarda la divisione dei poteri Panízo Orallo si riferisce a Montesquieu, per il termine della relazione giuridica a Savigny e per altre questioni ai teorici moderni del diritto come Guasp, Goldschmidt, Carnelutti, Chiovenda ecc.

Il quinto capitolo (pp. 217-264) si occupa dell'organizzazione dei Tribunali di primo e secondo grado, dei Tribunali della Sede Apostolica e, infine, del Tribunale della Nunziatura Apostolica a Madrid del quale presenta la storia. Esso è l'unico tribunale ordinario di terzo grado della Chiesa cattolica esistente fuori Roma. I suoi uditori esercitano la potestà ordinaria vicaria in nome del Nunzio Apostolico. E' un Tribunale di appello e può giudicare le cause in primo grado soltanto per commissione del Nunzio apostolico. Il privilegio di giudicare ordinariamente in terzo grado venne concesso dalla Sede Apostolica alla Nunziatura di Madrid e alla nazione spagnola. Il privilegio è straordinario in quanto modifica la gerarchia dei tribunali stabiliti per tutta la Chiesa introducendo una nuova gerarchia che limita nelle cause spagnole la giurisdizione della Rota Romana. L'autorizzazione di giudicare in terza istanza venne concesso in passato anche all'Ungheria, all'America Latina, all'Austria, alla Germania, alla Polonia e all'America del Nord. Tale autorizzazione aveva un carattere temporaneo condizionato da concrete difficoltà politiche. Attualmente la Spagna è l'unica nazione che gode di un tribunale stabile di terzo grado. Dopo gli accordi della Santa Sede con lo Stato spagnolo nel 1979 e la promulgazione del CIC 1983 urgeva un aggiornamento. Soltanto nel 1998, però, fu presentato alla Sede Apostolica un progetto di 56 articoli. Le informazioni date sul Tribunale della Rota della Nunziatura costituiscono un contributo originale rispetto ai commenti di diritto processuale canonico per quanto riguarda la normativa attualmente in fase di approvazione presso la Segnatura Apostolica.

Il sesto capitolo (pp. 265-322) tratta delle tendenze dottrinali che mirano a definire il concetto di "parte processuale" prima in genere poi in diritto canonico, del curatore, della sua designazione, della sua relazione con il soggetto rappresentato, delle azioni e della loro relazione con i diritti soggettivi e, infine, delle eccezioni. Segue il settimo capitolo (pp. 323-342) dove si espone il processo contenzioso con le sue fasi. A ciascuna delle singole fasi del processo viene dedicato un capitolo: la domanda giudiziale (pp. 343- 372), la citazione e la contestazione della lite (Cap. IX, pp. 373-406), la prova in senso generale (Cap. X, pp. 407-446). Il problema della verità da provare durante il processo non è teorico, ma eminentemente pratico. Bisogna rimanere nell'ambito del possibile: una configurazione soggettiva della verità con la certezza raggiunta. Il giudice deve essere sicuro delle convinzioni alle quali è giunto nel processo per mezzo delle prove, cioè deduzioni logiche dalle prove legittime applicate con rigore. La certezza morale contiene l'enunciato della verità giuridica.

Alle singole prove viene dedicata la parte più ampia del presente volume: le dichiarazioni delle parti (Cap. XI, pp. 447-494), la prova documentale (Cap. XII, pp. 495-536), la prova per testimoni (Cap. XIII, pp. 537-584), la prova con perizie (Cap. XIV, pp. 585-682) e, infine, la prova per presunzioni (Cap. XV, pp. 683-732). L'autore presenta la definizione di documento e ricorda che storicamente esso apparve come prova soltanto tardi nello sviluppo del processo. La superiorità della prova scritta rispetto alla prova documentale iniziò con l'articolo 54 dell'ordinanza di Moulins data dal Re Enrico III di Francia nel 1566. Le varie classificazioni di documenti riportati aiutano a valutare la prova documentale nel caso concreto.

Nell'ambito della prova peritale Panízo Orallo distingue tra la perizia come prova in senso soggettivo e come prova in senso oggettivo; tratta, inoltre, della capacità e delle qualità necessarie per essere designato perito, degli elementi oggettivi della perizia per scendere poi nei problemi concreti degli intervalli lucidi, dell'infermità psichica dichiarata o manifestata dopo le nozze, delle difficoltà di emettere una diagnosi precisa, di una sopravvalutazione della perizia. L'autore ha tenuto conto delle rispettive allocuzioni pontificie del 1987 e del 1988 nonché della recente giurisprudenza della Rota Romana.

Di fronte al problema della forza probatoria del cumulo di presunzioni l'autore afferma che la mera somma di presunzioni non comporta la certezza morale, bensì la loro reale coincidenza che può condurre alla scoperta di un fatto certo dal quale procedono senza dubbio tutte le singole congetture. Dettagliatamente elenca e commenta tutte le singole presunzioni della legge contenute nel Codice.

Il sedicesimo capitolo (pp. 733-760) tratta delle cause incidentali, del loro carattere generale, della regolamentazione processuale, dei tipi di questioni che possono venir presentate come incidentali, del problema della riforma di un decreto o di una sentenza interlocutoria che pone fine ad una causa incidentale. Seguono i pronunciamenti del giudice (Cap. XVII, pp. 761-796) con l'esposizione dei presupposti e della formazione del giudizio, della certezza morale e del problema del suo mancato raggiungimento nonché della redazione della sentenza, della sua struttura interna e della forma della sua pubblicazione.

Il diciottesimo capitolo (pp. 797-832) è dedicato alla querela di nullità, al modo della sua interposizione, al tribunale competente e al procedimento nella querela di nullità. Segue l'appello (Cap. XIX, pp. 833-860), la nuova proposizione della causa (Cap. XX, pp. 865-898) con i suoi requisiti di carattere sostantivo e processuale nonché il problema della mancata sospensione dell'esecuzione della sentenza. Per quanto riguarda i motivi che rendono ammissibile la petizione l'autore prende singolarmente in considerazione i nuovi testimoni, la nuova confessione giudiziale e la perizia nuova. I due ultimi capitoli sono dedicati alla sentenza (pp. 899-930) e al processo documentale (pp. 931-960).

Dall'introduzione all'appendice l'autore ribadisce l'importanza della giurisprudenza per l'uniformazione dell'interpretazione delle leggi, l'introduzione di un senso di equità nella loro applicazione e nella composizione di possibili disarmonie che possono sorgere nel lavoro forense. Presenta nell'appendice esempi della giurisprudenza della Rota spagnola. Introduce ad ogni decisione riguardante problemi processuali offrendo le informazioni necessarie per comprenderla e riporta il testo della parte in iure e, a volte, anche un brano della parte in facto. Alla fine riassume alcuni punti interessanti in materia di spese giudiziali e ricusazione del giudice, determinazione del dubbio, prova precostituita, testimone unico ecc. Tali decisioni sono di varia natura formale: sentenze, decreti ratificatori, decreti decisori nelle cause incidentali che intendono ad approfondire dalle prospettive della prassi giudiziale modi e forme concrete di verifica nei presupposti reali e vivi, di norme giuridiche di carattere preferibilmente processuale matrimoniale. Un indice analitico dettagliato conclude l'opera (pp. 1037-1068).

Ci troviamo di fronte ad un trattato completo, dimostrato non soltanto dalla mole dell'opera, che comprende quasi 1100 pagine, ma anche dalla precisione con cui l'autore scende nelle particolarità. Volutamente sono stati lasciati a parte i procedimenti speciali come il processo penale, di nullità dell'ordinazione, di separazione dei coniugi e tutti i processi amministrativi. L'opera si concentra esclusivamente sul processo contenzioso e sul processo orale con frequenti riferimenti alle peculiarità del processo di nullità del matrimonio. L'autore è riuscito a presentare un'ottima sintesi tra la fedeltà alle leggi e l'elasticità tipica della normativa canonica che permette l'applicazione della norma canonica nei più diversi contesti sociali. Egli ha evitato allo stesso tempo ogni forma di esagerato formalismo. Tratta di tutte le questioni principali del diritto processuale, specialmente dei problemi pratici più frequenti nell'applicazione della normativa tenendo conto della finalità della norma come anche della finalità del processo canonico come tale. Tutto il processo canonico è incentrato sulla ricerca della verità. Centrale rimane la fase probatoria intorno alla quale si è formato nella storia tutto il processo canonico. Non si tratta di un commento canone per canone o di un'opera esegetica in senso stretto.

Il manuale è stato terminato all'inizio dell'anno 1999. Ogni capitolo inizia con un breve riassunto dei sottotitoli e contiene dei riferimenti storici, la considerazione della dogmatica giuridica nonché le note che, purtroppo, non appaiono a piè di pagina ma alla fine di ogni capitolo. L'autore spiega le convergenze ma anche le divergenze tra diritto canonico e diritto civile, in specie tra il diritto processuale canonico e quello civile. Egli offre delle definizioni degli istituti giuridici, presenta le varie teorie discusse tra gli autori prima di giungere alle conclusioni. Non mancano riferimenti  ai più noti filosofi del diritto e agli studiosi del diritto civili di vari paesi dell'Europa occidentale. Ricorda anche i contributi dei classici tedeschi alla teoria del diritto nonché di quelli esperti della Common Law. Un ampio indice analitico alla fine facilita il riperimento dei singoli argomenti. Manca l'indice degli autori, sebbene considerato meno importante. L'autore adempie fedelmente il compito lasciato volutamente dal Codice alla scienza canonistica: la definizione dei concetti del diritto processuale.

L'opera si dimostra utile sia per gli operatori del diritto che per gli studenti e gli studiosi del diritto processuale. Essa è in grado di suscitare l'interesse per approfondire con degli studi particolari alcuni aspetti del processo canonico.


 
 
 
 
 
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