> > > Papez Sunday 24 November 2024
 


 
 
 
 
Foto Papez Viktor Ivan , Recensione: MARINO MOSCONI, Magistero autentico non infallibile e protezione penale, in Antonianum, 72/2 (1997) p. 327-330 .

La Casa Editrice «Glossa» di Milano, ha pubblicato la tesi di laurea del sacer­dote Marino Mosconi dal titolo:«Magistero autentico non infallibile .e protezione pe­nale» (non protezione «civile» come viene intitolata Topera sui due frontespizi in-terni). Si tratta, in sostanza, di presentare Timportanza e autorevolezza del magiste­ro autentico non infallibile con tutti i problemi relativi, non escluso l'aspetto pénale ossia la tutela del magistero supremo non infallibile che é al servizio della promozione dell'unitá dottrinale della Chiesa e ha per questo un carattere teologico-giuridico. Non é sempre facile realizzare e garantiré un corretto rapporto dei fedeli e soprattutto dei teologi con il Magistero della Chiesa. E proprio sul campo di questi rapporti esistono, nei tempi odierni, molte imprecisioni e persino confusioni per cui, sotto la pressante critica del Magistero non infallibile da parte di alcuni teologi, é sempre piú difficile stabilire i confini di quel «legittimo dissenso teologico» che essi rivendicano davanti ai pronunciamenti dogmatici (p. 5). I pronunciamenti del Magistero supremo della Chiesa, non hanno sempre lo stesso valore sia per quanto riguarda il contenuto dell'intervento sia il modo con il quale viene pronunciato. In questo senso il Códice di Diritto Canonico nel can. 750 parla delle veritá «fidei di­vina et catholica» che vengono proposte dallo stesso Magistero autentico della Chiesa senza l'intenzione di proclamarle «definitivo actu», esigendo dai fedeli di prestare a questo «tipo» di Magistero «religiosum intellectus et voluntatis obse-quium» (can. 752).

L'intento del presente studio, secondo le parole dello stesso Autore, é «di offrire semplicemente un contributo per una migliore articolazione tra la legittima pluralitá "delle teologie" e l'unitá della professione della fede» (p.7). Secondo il no-stro parere l'Autore ha pienamente raggiunto e realizzato questo scopo.

La presente opera é divisa in sei capitoli e termina con le conclusioni generali. I primi due capitoli parlano dell'aspetto storico del problema prima dei Concilio Va­ticano II. 77 primo capitolo analizza l'epoca precedente la codificazione del diritto canónico e in modo particolare i Romani Pontefici (Pió IX, Leone XIII, Pió X), che hanno preparato con i loro documenti una solida base per l'elaborazione della nor­mativa del Codice 1917. In quest'epoca si chiariscono le condizioni del magistero infallibile del Pontefice e si sviluppa il concetto di magistero «ordinario», che é applicato al consenso unanime in materia rivelata e con intenzionalitá definiente della Chiesa dispersa per il mondo. Al termine magistero viene applicata nei documenti, per la prima volta, l'attributo di «autentico» con il quale si vuole accentuare l'auto-revolezza dell'insegnamento (p. 146).

Anche se il rifiuto del magistero supremo della Chiesa non é ancora conside­rato un vero e proprio delitto tuttavia, la Chiesa, ha definito con precisione i termini del delitto di eresia e ha sempre inteso punire penalmente anche le dottrine non rientranti in questa configurazione.

II secondo capitolo, é dedicato alia normativa del Codice del 1917. La norma­tiva di questo Codice dipende sostanzialmente dalla teologia ed ecclesiologia del Concilio Vaticano I; tuttavia é assente una riflessione sul ruólo del teólogo nella Chiesa. L'autoritá magisteriale suprema della Chiesa viene sempre piü identificata con quella del Romano Pontefice e anche alie Congregazioni romane, in modo par­ticolare al S. Ufficio viene riconosciuto un ruólo importante. II Códice del 1917 raccoglie con precisione e chiarezza alcuni principi fondamentali concernenti il magi­stero infallibile. Cresce anche la consapevolezza dell'esistenza di un magistero non infallibile che viene codificato poi in un solo canone in forma molto genérica. Nel can. 1324, infatti, si richiede dai fedeli la risposta al magistero non infallibile come un «obbligo di osservanza» (p. 203). II Codice inoltre tutela il magistero del Pon­tefice e del Concilio anche al di fuori del delitto di eresia, punendo coloro che violano la proibizione di diffondere o insegnare dottrine condannate dal Papa o dal Concilio ecuménico, ma non come eretiche. Nel Códice trovano il posto anche le norme penali che garantiscono una retta diffusione della dottrina cristiana attraver-so la predicazione, la catechesi e l'insegnamento.

Nel terzo capitolo, TAutore presenta l'approfondimento della dottrina teologi­ca relativa al magistero della Chiesa nel Concilio Vaticano II. II Vaticano II non de­dica un'attenzione specifica alia questione del magistero non infallibile, tuttavia, se­condo l'Autore, il Concilio ha un duplice merito a riguardo: il primo consiste nella rilettura della dottrina tradizionale alia luce di una nuova prospettiva ecclesiologica, e il secondo neirinserimento, per la prima volta in un testo magisteriale, di una riflessione sul magistero supremo non infallibile (p. 253). II numero 25 a della costituzione dogmatica Lumen gentium é infatti il primo documento magisteriale di un Concilio che si occupa direttamente del magistero non infallibile del Papa e del­la risposta ad esso dovuta. I soggetti di questo magistero «autentico» non infallibile sonó il Romano Pontefice e, almeno implícitamente, anche il Collegio dei Vescovi. II Concilio richiede esplicitamente dal fedeli di prestare a questo magistero non in­fallibile una risposta di «religiosum voluntatis et intellectus obsequium» (LG 25 a). Seppure il Concilio non si sia voluto esplicitamente pronunciare sul magistero delle Congregazioni romane, tuttavia «una qualche partecipazione deve essere ricono-sciuta anche alie Congregazioni romane» (p. 254) che agiscono «nel nome e nell'autoritá» del Romano Pontefice (CD 9; 10).

// quarto capitolo e dedicato alia normativa canonica del Codice del 1983 concernente il magistero non infallibile e la sua tutela penale. La normativa canonica dipende fortemente dal rinnovamento teologico e dottrinale del Vaticano II. Viene messo in rilievo il processo di comprensione della veritá rivelata nella Chiesa che coinvolge tutti i fedeli ossia la «comuni adhaesione christifidelium» (can. 750). Per la prima volta viene espressa in modo diretto nella normativa canonica la risposta richiesta dal fedele verso il magistero autentico ma non infallibile (can. 752). Que-sta innovazione influisce anche sulla redazione della norma pénale (p. 354). Per la prima volta nel Codice della Chiesa Latina un canone pénale (can. 1371, 1) configurava questo delitto - l'ostinato rifiuto verso la dottrina positivamente proposta dal magistero autentico non infallibile in modo positivo prevedendo una sanzione pénale non solo per chi non si attiene alia condotta della Chiesa verso le dottrine condannate, ma anche per chi «respinge» pertinacemente quanto proposto dal ma­gistero (p. 326). II nuovo Codice inoltre sottolinea maggiormente il compito di «cu­stodia» del deposito della fede che é un dovere e un diritto nativo della Chiesa in-tera (can. 747) e perció tutti i fedeli sono piu' responsabili, per dovere personale, verso la «sana dottrina». II Codice pero' non ha risolto in tutto i criteri per distin­guere i diversi livelli di autorevolezza degli interventi magisteriali e ha lasciato que­sto fatto alia prassi di qualificare l'autorevolezza delle singóle dottrine attraverso lo strumento delle «note teologiche» (pp. 355-356).

Nel capitolo quinto, l'Autore evidenzia le eventuali modalitá di inflazione delle sanzioni confrontándole con la competenza propria della Congregazione per la Dottrina della Fede. Dalla procedura emergono la cura e il carattere pastorale, con una particolare attenzione per i diritti del soggetto accusato e la chiara tendenza a considerare l'applicazione della norma pénale, solo come un mezzo estremo e ul­timo a cui ricorrere nei casi di un comportamento delittuoso nei confronti del ma­gistero supremo della Chiesa, al di fuori del caso di eresia. La non applicazione del­le pene in riferimento ai delitti contro il magistero della Chiesa non significa che l'autoritá non puó ricorrere ad alcuni mezzi «disciplinan» (per es. la revoca della missio canonica o del mandatum). La via disciplinare-amministrativa infatti é preferita alia procedura pénale nella prassi del dicastero romano competente (pp. 435-436).

L'ultimo capitolo, il sesto, presenta il rapporto tra liberta' di ricerca teologica e l'intervento penale dell'autoritá ecclesiastica in materia dottrinale, verso il teologo che «dissente» in modo pubblico dall'insegnamento autorevole del magistero della Chiesa.

L'insegnamento del magistero autorevole non infallibile del Pontefice e del Collegio dei Vescovi richiede ad ogni fedele un ossequio religioso della volontá e dell'intelletto (LG 25 a; can. 752).Questo religioso «ossequio» al magistero, ha lo scopo di aiutare i fedeli offrendo a tutti un piü sicuro e fedele accesso alia dottrina cristiana e intende aiutare i teologi nella loro ricerca di una fedeltá alia veritá rive­lata (p. 492). I diritti fondamentali dei fedeli, tra i quali anche il diritto alia libera espressione del pensiero (can. 218), non sonó assoluti ma sonó sottoposti al bene comune, al rispetto di un giusto rapporto con la veritá e con l'autoritá ecclesiastica (can. 223). Le sanzioni motívate dall'inosservanza di obblighi di natura dottrinale, hanno lo scopo di tutelare il bene spirituale dei fedeli, l'unitá e la comunione ec-clesiale, perché i fedeli hanno diritto a ricevere la «sana dottrina». Non si tratta di impediré nella Chiesa qualsiasi forma di «dissenso», ma si intende proibire solo quello «pubblico» che puó danneggiare la corretta recezione della dottrina cristiana nella Chiesa. L'autoritá della Chiesa infatti rispetta la «giusta liberta'», necessaria ai teologi nel loro lavoro di ricerca e di manifestazione del proprio pensiero (pp. 511-512).

II presente volume é fuori dubbio un competente aiuto agli studiosi di diritto canonico e ai teologi stessi che spesso si sentono «minacciati» dall' autoritá ecclesiastica nella loro liberta' di ricerca e di manifestazione del proprio pensiero. L'opera di M. Mosconi ha visto la luce nel periodo giusto perché in questo ultimo tempo si discute molto sull'obbligatorietá di prestare «obsequium religiosum» ad alcuni documenti del supremo Magistero ecclesiastico quali per es., le Veritatis splendor, Evangelium vitae, Ordinatio sacerdotalis, etc.


 
 
 
 
 
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