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Foto Guimarães Fernando , Acta diei academici: L’accordo Brasile – Santa Sede: il suo impatto sulla vita ecclesiale in Brasile, in Antonianum, 86/3 (2011) p. 547-560 .

Introduzione

In questa giornata di studio, promossa AslVAntonianum e dall'Amba­sciata del Brasile presso la Santa Sede, vengono studiati - con molta compe­tenza - gli aspetti storici, giuridici e canonici dell'Accordo che è stato firmato il 13 novembre 2008 tra la Repubblica Federale del Brasile e la Santa Sede, circa lo statuto giuridico della Chiesa Cattolica nella nostra nazione1. Spetta a me tracciare alcune considerazioni circa l'impatto di tale Accordo sulla vita concreta della Chiesa Cattolica in Brasile.

Lo farò in due momenti: innanzitutto, cercherò di presentarvi alcuni elementi dell'auto-comprensione della Chiesa Cattolica, la coscienza che ha di se stessa, della sua identità specifica e del compito che le è stato affidato dal suo Fondatore. In seguito, desidero percorrere i diversi articoli dell'Ac­cordo, prospettandoli, da un punto di vista pastorale, sull'immenso campo dell'evangelizzazione, che è proprio dell'ente ecclesiale.

Da ultimo, a mo' di conclusione, desidero indicare alcune tappe di un iter che è ancora tutto da percorrere, in vista dell'effettiva attuazione di que­sto importante testo legislativo, con valenza civile e canonica.

1. L'identità propria della chiesa cattolica 1.1. Il Concilio Vaticano II

Senza la pretesa di presentare qui un trattato di teologia sulla Chiesa, desumo dal Concilio Ecumenico Vaticano II alcuni tratti essenziali per la comprensione della realtà ecclesiale e della sua missione nel mondo.

Innanzitutto, è da sottolineare che la Chiesa è un "mistero". Il Vaticano II afferma che essa è "come un sacramento, cioè segno e strumento dell'in­tima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano" (LG, 1). Il suo compito fondamentale viene dallo stesso disegno divino di "elevare gli uomi­ni alla partecipazione della vita divina" (LG, 2). Così, "la Chiesa universale si presenta come un popolo adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo" (LG, 4). Essa ha la coscienza di prolungare, nel mondo, la presenza e l'attuazione salvifica di Gesù, nostro Redentore: "la Chiesa perciò, fornita dei doni del suo fondatore e osservando fedelmente i suoi precetti di carità, di umiltà e di abnegazione, riceve la missione di annunziare e instau­rare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l'inizio. Intanto, mentre va lentamente crescendo, anela al regno perfetto e con tutte le sue forze opera e brama di unirsi col suo re nella gloria" (LG, 5).

Una tale realtà spirituale, tuttavia, è per cosi dire "incarnata" nella re­altà umana. Ne consegue un'importante conclusione: nella Chiesa sussiste una realtà che è, allo stesso tempo, visibile e spirituale. Essa è, per usare la felice espressione del Vaticano II, "una sola complessa realtà risultante di un elemento umano e di un elemento divino" (LG, 8). L'elemento divino è costituito dalla dimensione spirituale, la presenza e l'azione del Redentore; l'elemento umano proviene dalla realtà visibile della comunità, "costituita e organizzata come una società" (LG, 8), formata da esseri umani limitati e peccatori, inseriti nella storia concreta del mondo.

L'immagine utilizzata di preferenza dallo stesso Concilio Vaticano II per definire la Chiesa è quella di un "popolo [...[ che ha per capo Cristo. [...] Questo popolo ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio [...]. Ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati. E, finalmente, ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato. [...] Perciò il popolo messia­nico, pur non comprendendo di fatto tutti gli uomini, e apparendo talvolta come un piccolo gregge, costituisce per tutta l'umanità un germe validissimo di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo in una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da lui preso per essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra, è inviato a tutto il mondo" (LG, 9). Tale popolo deve "estendersi a tutte le regioni" ed "entra nella storia degli uomini, e insieme però trascende i tempi e le frontiere dei popoli" (LG, 9).

L'unità della Chiesa Cattolica, nella sua dimensione universale, "nulla sottrae al bene temporale di qualsiasi popolo, ma al contrario favorisce ed accoglie tutte le risorse, le ricchezze, le consuetudini dei popoli, nella misura in cui sono buone, e accogliendole le purifica, le consolida e le eleva" (LG, 13). E il principio che sarà poi riaffermato nel documento conciliare sulla Chiesa nel mondo contemporaneo: "le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che sof­frono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. [...] Perciò, la Chiesa si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia" (GS, 1).

La Chiesa visibile è dunque una società organizzata, costituita da un ordine sacro (vescovi, presbiteri e diaconi) con funzioni di sacro ministero, specifiche e ben definite, da persone consacrate e da fedeli laici, che devono "cercare il segno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Essi vivono nel secolo, cioè implicati in tutti e singoli gli impieghi e gli affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo" (LG, 31).

Il ruolo dei fedeli laici è quello di armonizzare i due ambiti in cui vi­vono. Raccomanda il Vaticano II: "cerchino di metterli in armonia fra loro, ricordandosi che in ogni cosa temporale qualsiasi devono essere guidati dalla coscienza cristiana", rifiutando qualsiasi dottrina che pretenda "di costruire la società senza tenere alcun conto della religione, e impugna e sopprime la libertà religiosa dei cittadini" (LG, 36).

1.2. Il Documento diAparecida

Nel 2007 i vescovi, radunati nella città brasiliana di Aparecida per la V Conferenza Generale dell'Episcopato Latino-Americano e del Caribe, hanno ripreso l'insegnamento conciliare sul mistero della Chiesa, leggendolo alla luce delle nostre realtà e della nostra situazione specifica. Un particolare ri­lievo è stato dato alla dimensione di comunità-comunione, in contrasto con le tendenze intimistiche proprie di una certa mentalità contemporanea. Il Documento di Aparecida afferma esplicitamente che "una dimensione co­stitutiva dell'evento cristiano è l'appartenenza ad una comunità concreta in cui si può vivere una esperienza permanente di discepolato e di comunione con i successori degli Apostoli e con il Papa" (DA, 156). L'importante docu­mento prosegue: "la diversità di carismi, ministeri e servizi, apre l'orizzonte all'esercizio quotidiano della comunione. [...] Ogni battezzato è portatore di doni che egli deve sviluppare in unità e complementarità con i doni altrui, per formare l'unico Corpo di Cristo. [...] Il riconoscimento pratico dell'unità organica e delle diversità di funzioni dovrà assicurare una maggiore vitali­tà missionaria e sarà segnale e istrumento di riconciliazione e di pace per i nostri popoli" (DA, 162). La fede, pur essendo un'esperienza personale ed individuale, non è mai vissuta in modo privatistico, come un semplice sen­timento religioso.

L'importante assise indica altresì i luoghi privilegiati in cui si esprime il mistero di comunione e si esercita la funzione propria della Chiesa. In primo luogo, la Chiesa particolare: "radunata ed alimentata dalla Parola e dall'Eucaristia, la Chiesa Cattolica esiste e si manifesta in ogni Chiesa par­ticolare, in comunione con il Vescovo di Roma" (DA, 165). E la Diocesi il luogo per eccellenza della visibilità organica della Chiesa. Afferma il nostro documento: "la Diocesi, presieduta dal Vescovo, è il primo spazio di comu­nione e di missione. Egli deve stimolare e condurre un'azione pastorale orga­nica rinnovata e vigorosa, in modo che la varietà di carismi, ministeri, servizi ed organizzazioni si orientino nel medesimo progetto missionario per comu­nicare vita nel proprio territorio. [...] Perché un progetto sarà efficace solo nella misura in cui ogni comunità cristiana, ogni parrocchia, ogni comunità educatrice, ogni comunità di vita religiosa, ogni associazione o movimento ed ogni piccola comunità si inseriscono attivamente nella pastorale organica della Diocesi" (DA, 169).

Le diocesi, tuttavia, sono comunità formate da comunità minori. Le parrocchie diventano così "cellule vive e luogo privilegiato nel quale la mag­gioranza dei fedeli fanno l'esperienza concreta di Cristo e della comunione ecclesiale" (DA, 170). Per questo, uno degli scopi dell'assise di Aparecida è quello di provocare "una coraggiosa azione di rinnovamento delle parroc­chie, affinché diventino di fatto spazi dell'iniziazione cristiana, dell'educa­zione e della celebrazione della fede, aperte alla diversità dei carismi, servizi e ministeri, organizzate in modo comunitario e responsabile, integratrici di movimenti di apostolato già esistenti, attente alla diversità culturale dei loro abitanti, aperte ai progetti pastorali e sopra-parrocchiali e alle realtà circostanti" (DA, 170). Per raggiungere tale scopo, sarà necessaria una riformu­lazione delle sue strutture, per renderle una "rete di comunità e di gruppi" (DA, 172), nonché una permanente attività di convocazione e di formazione dei laici, che diventino, di fatto, discepoli e missionari di Cristo (DA, 174). "È importante ricordare che il campo specifico dell'attività evangelizzatrice dei laici è il complesso mondo del lavoro, della cultura, delle scienze e delle arti, della politica, dei media e dell'economia, come pure gli ambiti della fa­miglia, dell'educazione, della vita professionale, soprattutto nei contesti dove la Chiesa si fa presente soltanto per mezzo loro" (DA, 174). Nelle parrocchie, vanno tenute nella debita considerazione le piccole comunità di diversa ma­trice, dalle cosiddette "comunità di base" alle tante altre forme che sorgono oggigiorno: comunità di vita, di preghiera e di azione evangelizzatrice.

Infine, va ricordata l'importanza per la vita ecclesiale e per l'adempi­mento della sua specifica missione evangelizzatrice degli organismi di servi­zio alla comunione ecclesiale e, più direttamente, al servizio episcopale. Parlo delle Conferenze Episcopali che, pur non essendo abitualmente un organo di governo, che spetta direttamente ai singoli Vescovi nei confronti della loro Chiesa particolare e al Romano Pontefice per quanto concerne la Chiesa universale, sono tuttavia un'espressione della comunione episcopale. A tale proposito, il Documento di Aparecida recita: "nella Conferenza Episcopale, i vescovi trovano uno spazio di discernimento solidario sui grandi problemi della società e della Chiesa, e lo stimolo per offrire orientamenti pastorali che spronino i membri del Popolo di Dio ad assumere con fedeltà e fermez­za la propria vocazione di essere discepoli e missionari" (DA, 181). Oltre la Conferenza Episcopale a livello nazionale, la strutturazione della Chiesa Cattolica conosce ancora organismi intermedi, sempre al servizio della stessa comunione: le Provincie Ecclesiastiche, le Conferenze regionali o altre forme di associazioni inter-diocesane all'interno della stessa nazione o dei paesi di una stessa regione (DA, 182).

1.3. Alcune conclusioni pratiche

Da questi brevi accenni, pur incompleti, si può desumere come la Chie­sa Cattolica sia una realtà complessa, e ciò a diversi livelli.

Nell'arco dei secoli si è sviluppata all'interno della Chiesa una struttura visibile che, a partire del suo centro unitario — il ruolo del Romano Pontefice e della Santa Sede - si espande in tutto l'orbe attraverso le Chiese particolari che, a loro volta, sono interconnesse da modalità diverse di corresponsabilità e di comunione. Poi, all'interno di ogni Chiesa particolare, esiste un sistema capillare di comunità, movimenti, pastorali e servizi, che rende possibile la vita e l'azione della Chiesa stessa in un determinato territorio, entro diversi contesti culturali, geografici, socio-politici, ecc.

L'Accordo allo studio ha come scopo precipuo quello di riconoscere tale realtà incarnata nel contesto nazionale brasiliano.

2. L'accordo e i diversi aspetti della vita ecclesiale

Desidero percorrere velocemente, in questo secondo momento, i sin­goli articoli del nostro Accordo, sottolineando le implicazioni pratiche che ne decorrono, sia per lo Stato brasiliano che per la Chiesa nel nostro paese. Per la Chiesa, queste conseguenze — sempre entro l'ordinamento canonico e l'identità specifica della Chiesa stessa - implicheranno tanto un impegno a livello proprio della Conferenza Episcopale, quale organo di coordinamento ed espressione di comunione episcopale, quanto le singole Circoscrizioni ec­clesiastiche, nella loro autonomia e missione propria.

Innanzitutto, va detto che le "disposizioni normative" concordate dallo Stato e dalla Chiesa Cattolica in questo Accordo sono tutte già previste da diverse leggi in vigore, ad eccezione del §2 dell'articolo 12, che sarà oggetto di una relazione in questa giornata. L'attuale testo ha raggruppato insieme tutte le normative, agevolando così sia la loro comprensione che la loro at­tuazione concreta.

2.1. Principi generali

Nel preambolo, leggiamo tre importanti affermazioni di principio:

- "entrambe le Parti contraenti, ciascuna nel suo ordine proprio, sono autonome, indipendenti e sovrane e cooperano alla costruzione di una società più giusta, pacifica e fraterna".

Si riafferma chiaramente, per ambo le Parti contrattanti, "l'adesione al principio, internazionalmente riconosciuto, di libertà religiosa"2. Viene esplicitata l'intenzione che fonda l'Accordo stesso: "animati dall'intenzione di tafforzare e spronare le mutue relazioni già esistenti".

L'art. 2 riporta l'atteggiamento fondamentale dello Stato nei confron­ti della Chiesa Cattolica. Esso "riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di svolgere la sua missione apostolica, assicurando il pubblico esercizio delle sue attività, osservato l'ordinamento giuridico brasiliano".

Tutti gli altri articoli dell'Accordo, da parte dello Stato, riguardano l'at­tuazione concreta di questo impegno fondamentale. Nel fare perno sulla li­bertà religiosa, diviene chiaro che non si tratta di privilegiare una Chiesa a scapito delle altre denominazioni religiose, giacché nulla impedisce che quanto viene riconosciuto alla Chiesa Cattolica possa essere riconosciuto anche ad altre realtà religiose, una volta formulati gli equivalenti parametri giuridici3.

2.2. La personalità giuridica

L'articolo 3 si riferisce alla personalità giuridica civile, condizione indi­spensabile perché la Chiesa sia presente e visibile nella realtà societaria del Brasile. Lo Stato riconosce "la personalità giuridica della Chiesa Cattolica e di tutte le Istituzioni Ecclesiastiche che possiedono tale personalità in con­formità con il diritto canonico", qualora e nella misura in cui esse non con­trastino con il sistema costituzionale e le leggi brasiliane. Il testo presenta alcuni esempi: "Conferenza Episcopale, Provincie Ecclesiastiche, Arcidioce-si, Diocesi, Prelature Territoriali o Personali, Vicariati e Prefetture Apostoli­che, Amministrazioni Apostoliche, Amministrazioni Apostoliche Personali,4

Missioni Sui luris, Ordinariato Militare e Ordinariati per i Fedeli di altri Riti, Parrocchie, Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica". L'elenco non esaustivo ("tali come") riprende le diverse figure giuridiche ca­noniche previste dall'ordinamento canonico5.

Viene riconosciuto il diritto della Chiesa di "creare liberamente, modi­ficare o estinguere tutte le istituzioni ecclesiastiche menzionate al caput di questo articolo", mentre il testo indica il modo di procedere per il riconosci­mento civile della loro personalità giuridica, "tramite l'iscrizione nel rispet­tivo registro dell'atto di creazione". Tale riconoscimento diviene doveroso ed è "vietato al potere pubblico negare loro il riconoscimento o il registro dell'atto di creazione, dovendo anche essere registrati tutti i cambiamenti per cui passerà l'atto".

Da parte sua, la Chiesa assume nei confronti dello Stato il dovere di non far dipendere alcuna circoscrizione ecclesiastica da un vescovo la cui sede si trovi in territorio straniero (art. 4 ).

2.3. Il patrimonio storico, artistico e culturale

Nel far tesoro dei suoi cinquecento anni di storia in Brasile, la Chiesa Cattolica è ben consapevole dell'importanza che assume, al di là dell'ambito specificamente religioso, il suo ricco "patrimonio storico, artistico e cultura­le, come anche dei documenti custoditi nei suoi archivi e biblioteche". La Chiesa si impegna pertanto ad "agevolarne l'accesso a tutti coloro che desi­derino conoscerlo e studiarlo, fatte salve le sue finalità religiose e le esigenze di protezione e tutela degli archivi". Dal canto suo, lo Stato "riconosce che la finalità propria dei beni ecclesiastici [...] va salvaguardata dall'ordinamento giuridico brasiliano", mentre s'impegna a cooperare con la Chiesa nella tutela di tale patrimonio e riconosce che la loro finalità propria va assicurata dall'ordinamento giuridico brasiliano (Art. 6)6.

In tale ambito rimane molto da fare ed è auspicabile che lo studio dell'Accordo crei nelle comunità ecclesiali una nuova mentalità circa l'im­portanza della conservazione di questo ricco patrimonio. Nel passato recen­te, a causa di un'erronea mentalità più ideologica che ecclesiale, si è assistito ad una perdita considerevole di beni culturali, trafugati o indebitamente venduti. Non è mancata neppure la distruzione di non poco materiale (pa­ramenti, libri, ecc).

Un ente senza memoria è un ente senza storia. Nulla si costruisce sulle rovine di un passato dimenticato.

Sulla stessa linea possiamo includere l'articolo 7 dell'Accordo. Il governo brasiliano, da parte sua, garantisce le misure necessarie "per assicurare la pro­tezione dei luoghi di culto della Chiesa Cattolica e delle sue liturgie, simboli, immagini ed oggetti culturali, contro ogni forma di violazione, di mancanza di rispetto ed uso illegittimo". L'articolo garantisce altresì alla Chiesa l'inco­lumità degli edifici o oggetti afferenti al culto cattolico, contro la demolizio­ne, l'occupazione, il trasloco o l'esproprio da parte dello Stato, "osservata la funzione sociale della proprietà e la legislazione"7.

Infine, lo Stato brasiliano si impegna "nella destinazione di spazi a fini religiosi, che dovranno essere previsti negli strumenti di pianificazione urba­na da definire nel relativo Piano direttore" (Art. 14).

2.4, L'assistenza pastorale ai cittadini in situazioni speciali

Parte integrante della missione specifica della Chiesa è la cura pastorale di tutti coloro che, per qualsiasi ragione, si trovino in situazioni speciali, impediti a frequentare le assemblee religiose. Il nostro Accordo prevede l'im­pegno della Chiesa in Brasile, "fatte salve le esigenze della legge, a prestare assistenza spirituale ai fedeli ricoverati in stabilimenti di salute, di assistenza sociale, di educazione o simili, come pure detenuti in prigioni o simili, fatte salve le norme dei singoli stabilimenti". Lo Stato "assicura alla Chiesa Cattolica il diritto di esercitare questo servizio, inerente alla propria missione" (Art. 8).

Possiamo concludere dicendo che l'Accordo prevede da parte della Chie­sa la facoltà di esercitare la sua missione pastorale nei suddetti stabilimenti, ai fedeli "che siano impediti di esercitare in condizioni normali la pratica religiosa e la richiedano".

L'assistenza spirituale alle Forze Armate viene contemplata, nell'Accor­do, in modo piuttosto periferico. L'Ordinariato Militare non è stato menzio­nato nell'art. 3 , tra gli enti canonici. Esso è costituito tale sin dal 1950, ma l'assistenza religiosa è una realtà molto più antica: cappellani militari hanno accompagnato i soldati brasiliani nella Seconda Guerra Mondiale, alcuni dei quali sono stati riconosciuti dallo Stato come autentici eroi. La mancanza è dovuta, sicuramente, al fatto che l'assistenza religiosa alle Forze Armate è già stata oggetto di un Accordo tra il Brasile e la Santa Sede, del 23 ottobre 1989, come è ricordato nell'art. 20 del presente Accordo8.

2.5. La Chiesa Cattolica e l'educazione

Un punto particolarmente significativo del nostro Accordo è quello della educazione. E ben conosciuta l'importanza che la Chiesa attribuisce all'educazione della infanzia e della gioventù e come la Chiesa stessa si senta direttamente coinvolta, per vocazione e per missione, in tale ambito9.

Tre articoli del nostro Accordo si riferiscono all'educazione.

Negli articoli 9 e 10, si stabilisce la reciprocità del riconoscimento dei titoli accademici (art. 9) e la disponibilità della Chiesa di "mettere le sue isti­tuzioni di insegnamento, a tutti i livelli, a servizio della società, in conformità con i loro fini e con le esigenze dell'ordinamento giuridico brasiliano" (art. 10 , §1). Lo Stato, a sua volta, riconosce alla Chiesa "il diritto di costituire ed amministrare Seminari e altri Istituti ecclesiastici di formazione e di cultura" t riconosce gli "effetti civili degli studi, gradi e titoli ottenuti nei Seminari e negli Istituti su indicati", ma tale riconoscimento dev'essere regolato dall'ordinamento giuridico brasiliano, "in condizione di parità con gli studi accademici di identica natura" (art. 10, §2).

L'art. 11 è dedicato all'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche di livello fondamentale. Il comma dell'articolo è una definizione di principio: i "La Repubblica Federale del Brasile, in osservanza al diritto alla libertà religiosa, della diversità culturale e della pluralità confessionale della Nazione, rispetta | l'importanza dell'insegnamento religioso in vista della formazione integrale della [ persona". E il paragrafo primo costituisce propriamente la decisione in paro­la: "L'insegnamento religioso, cattolico e di altre confessioni religiose, di matricola | facoltativa, costituisce disciplina degli orari normali delle scuole pubbliche di in-[ seguimento fondamentale, assicurato il rispetto alla diversità culturale religiosa del Brasile, in conformità alla Costituzione e alle altre leggi vigenti, senza qualsiasi forma di discriminazione". 10 E da osservare che tali disposizioni, già esi­stenti sia nella Costituzione, che nella Legge delle Direttive e Basi dell'Edu­cazione, in realtà è posta in atto da pochissimi Stati della Federazione.

Nonostante il testo dell'Accordo sia abbastanza chiaro, una gran pole­mica si è sollevata circa il carattere "cattolico" dell'insegnamento da essere ministrato nelle scuole pubbliche. Attualmente, la Procura Generale della Repubblica ha interposto presso il Supremo Tribunale Federale un ricorso di [ incostituzionalità di questo articolo dell'Accordo. Il Supremo Tribunale l'ha colto, è già stato indicato il Relatore, la Conferenza Nazionale dei Vescovi Brasile (CNBB) si è costituita come parte interessata, avente diritto di lifendere il testo nella sessione dei Giudici, che non è stata ancora stabilita. Dobbiamo aspettare adesso il risultato, che potrà in qualche misura incrinare i stesso Accordo in questo punto così importante.

2.6.1 ministri sacri e l'attività pastorale

Tre articoli si riferiscono alla situazione specifica dei ministri sacri e di coloro che, nell'ordinamento proprio della Chiesa, hanno uno status specia­le: religiosi e ministri laici vari.

L'art. 13 così recita: "E assicurato il segreto dell'ufficio sacerdotale, special­mente quello della confessione sacramentale". Si noti che l'Accordo riconosce, oltre il segreto di confessione, anche quello "professionale" — in quanto de­corre dell'esercizio del ministero. n

Importante normativa è prevista dall'art. 16 , che, a partire dal ricono­scimento civile del "carattere peculiare e benemerito della Chiesa Cattolica" stabilisce che "il vincolo tra i ministri ordinati o fedeli consacrati mediante voti e le Diocesi o Istituti religiosi o equiparati, è di carattere religioso e, pertanto, osservato il disposto nella legislazione lavorativa brasiliana, no genera, di per se, vincolo di impiego, a meno che sia provato il deviamento della istituzione ecclesiastica" (art. 16 , I). La seconda parte riconosce alle attività "di indole apostolica, pastorale, liturgica, catechistica, assistenziale, di promozione umana e simili", portate avanti anche da laici, il carattere di volontariato, "osservato quanto disposto nella legislazione lavorativa brasiliana"(art. 16 , II).

Finalmente, l'art. 17 riconosce ai Vescovi, "nell'esercizio del loro ministero pastorale", il diritto di invitare ad esercitare attività pastorale in Brasile sacer­doti, religiosi e laici stranieri, chiedendo per loro il visto di soggiorno (art. 17, il quale verrà concesso dal governo in modo permanente o temporale, a seconda dei motivi esposti (art. 17 , §1).

2.7. Concessioni fiscali

La Chiesa afferma il suo diritto nato, "indipendente dal potere civile", di "acquisire, possedere, amministrare ed alienare beni temporali, per la con­secuzione dei suoi fini propri" (CDC, can. 1254, §1). La finalità di tali beni ecclesiastici è quella di "organizzare il culto divino, curare il degno sostenta­mento del clero e degli altri ministri, praticare opere di sacro apostolato e di carità, specie a favore dei poveri" (can. 1254, §2). n

 

Il nostro Accordo prevede alcune agevolazioni perché la Chiesa Cattoli­ca possa gestire i suoi beni ed assicurare il raggiungimento delle sue finalità proprie.

L'art. 5 equipara le persone giuridiche ecclesiastiche che mantengono, oltre i fini religiosi, anche quelli assistenziali e di solidarietà sociale, agli enti civili simili, applicando al caso la legislazione civile propria (diritti, immu­nità, esenzioni e benefici), "a patto che si osservino i requisiti e gli obblighi richiesti dalla legislazione brasiliana" (art. 5 .). Il paragrafo § dell'art. 15 riconosce il titolo di filantropia, a fini tributari, alle persone giuridiche della Chiesa "che esercitino attività sociale ed educativa senza fini di lucro", osservate le stesse esigenze ed obblighi della legislazione brasiliana (art. 15 , §2).

Finalmente, l'art. 15 chiarisce definitivamente l'annosa questione dell'esenzione tributaria della Chiesa, quando stabilisce: "Alle persone giuri­diche ecclesiastiche, come pure al patrimonio, rendita e servizi in rapporto con le loro finalità essenziali, è riconosciuta la garanzia di immunità tributaria riguar­dante le tasse, in conformità alla Costituzione brasiliana"15'.

2.8. Il matrimonio

L'art. 12 si riferisce alla validità civile dei matrimoni canonici: "Il matri­monio celebrato in conformità alle leggi canoniche, che rispetti anche le esigenze stabilite dal diritto brasiliano per contrarre il matrimonio, produce effetti civili, adatto che venga registrato nel registro proprio, producendo effetti a partire dalla data della sua celebrazione". Tale disposizione, da molto attuata in Brasile, corrisponde al disposto nella Costituzione Federale e nel Codice Civile. 14

Unica novità assoluta del nostro Accordo è quanto disposto nel paragra­fo 1 di questo articolo, circa la validità delle sentenze canoniche di dichia­razione di nullità matrimoniale. Tale argomento verrà sviluppato in un'altra relazione di questo nostro incontro, per cui mi limiterò ad osservare che la disposizione legale, per la prima volta applicata alle sentenze canoniche brasiliane, è previsra nella Costituzione Federale, art. 105, che attribuisce al Supremo Tribunale di Giustizia "omologare sentenze straniere". Lo stesso Tribunale, nel 2005, ha stabilito le condizioni per questa omologazione: che le sentenze siano proferite da un'autorità competente; che le parti siano state legalmente citate e l'eventuale assenza giuridicamente comprovata; che si os­servi l'istituto della cosa giudicata; che sia autenticata dal console brasiliano ed accompagnata da traduzione officiale in lingua portoghese. 15


 


 
 
 
 
 
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