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Datos sobre la publicación:
Recensione: AA.VV., Le Nouveau Code de Droit Canonique, 2 voll

 
 
 
Foto Papez Viktor Ivan , Recensione: AA.VV., Le Nouveau Code de Droit Canonique, 2 voll, in Antonianum, 62/4 (1987) p. 474-477 .

La Facoltà di Diritto Canonico dell'Università San Paolo a Ottawa (Canada)  ha pubblicato  sotto la  direzione  di Michel  Thériault  e  Jean Thorn in due volumi gli Atti del V Congresso internazionale di Diritto Canonico svoltosi a Ottawa dal 19 al 25 agosto 1984. Dall'inizio del Con­gresso  sono  passati  nove  mesi  dall'entrata  in  vigore   della  normativa canonica del nuovo Codice.  Questa vicinanza ha  condizionato  la  scelta del tema del Congresso:   il nuovo Codice di Diritto Canonico, il quale secondo le parole di Giovanni Paolo II « corrisponde perfettamente al ma­gistero e all'indole del Concilio Vaticano II... e va riguardato come lo strumento indispensabile per assicurare il debito ordine  sia nella vita individuale e sociale, sia nell'attività stessa della Chiesa »  (Sacrae disci-plinae leges). I Congressi canonistici hanno avuto sempre un rilievo im­portante per il Diritto Canonico, sia nella fase preparatoria per una rin­novata legislazione della Chiesa,  sia dopo la promulgazione  del nuovo Codice di Diritto Canonico. Lo scopo del V Congresso è stato anzitutto informativo e cioè di conoscere meglio il contenuto del nuovo Codice e la sua valutazione al servizio della Chiesa. Cinquantanove periti nel campo giuridico canonico e di diverse nazionalità sono intervenuti con le loro relazioni   scentifiche   approfondendo   i   temi   principali   scelti   per   ogni giorno.

Il primo volume degli Atti del Congresso (pp. 1-576) contiene i docu­menti dell'apertura del Congresso con il messaggio di Giovanni Paolo II e gli interventi dei periti nella prima, seconda e nella quarta sessione dei partecipanti. I temi trattano anzitutto alcuni canoni del primo e del se­condo libro del Diritto Canonico. Alla nuova immagine della Chiesa del Vaticano li corrisponde anche la legislazione canonica, la quale non è più concentrata sul clero, ma sui fedeli; il sistema giuridico è basato sulla fede e non tanto sulla ragione o sull'intelletto (Corecco). Dopo il Concilio sono usciti più di 400 documenti, di cui la maggior parte con­tengono gli elementi giuridici. Con tutti questi documenti il Codice del 1917 doveva essere accomodato (Guerin). Le differenze psicologiche tra l'uomo e la donna di fronte a certi valori e conseguentemente alla legge e alla giustizia, hanno aperto uno spazio maggiore per la donna nel Diritto Canonico (Range). La consuetudine, che è «ottima interprete della legge», è una istituzione indispensabile nella Chiesa e deve essere applicata con grande sensibilità giuridica per trovare armonia tra essa e la legge (Amiti). Una parte del primo volume è destinata agli atti giuridici (De la Rosa), ai decreti generali e istruzioni (Labiana) e alla problematica della riparazione dei danni causati da un atto giuridico illegittimo o dal dolo ossia dalla colpa. Si deplora il fatto che, nel Codice non è stato introdotto il progetto di un tribunale amministrativo (Krukowski). La Chiesa è per sua natura missionaria. Per la prima volta la legislazione ecclesiastica ha dedicato all'attività missionaria della Chiesa una particolare attenzione. Di questa attività sono responsabili i chierici e i fedeli laici (Amororrtu). Le prelature personali sono novità rilevanti e significative nel nuovo Codice e appartengono alla struttura gerarchica della Chiesa (Champin). La si­tuazione giuridica del fedele e dei diritti soggettivi sono radicati nella dottrina sul « fedele » nella Chiesa. Questi diritti dei fedeli devono essere riconosciuti e tutelati (Condorelli). Il processo orale contenzioso costi­tuisce una novità nella legislazione della Chiesa per difendere i diritti e i doveri delle persone nella Chiesa (Kenyon). Anche nel campo penale furono introdotte le novità. Soprattutto le pene « latae sententiae » sono limitate a pochi casi e riguardano i delitti gravissimi e dolosi. La pena canonica della scomunica ha un aspetto diverso dal Codice precedente (Gerosa). Il nuovo Codice stimola lo spirito ecumenico del Vaticano II ed più aperto ai battezzati non cattolici per quanto riguarda i sacra-enti della penitenza, dell'eucarestia, unzione degli ammalati, matrimoni misti, sacramentali (Tachè). La costituzione apostolica Regimini Ecclesìae universae ha cominciato la riforma della Curia romana, dunque anche 'ei Tribunali apostolici: Penitenzeria Apostolica, Rota Romana, Signatura -postolica. I Tribunali apostolici aiutano il Papa nell'esercizio del suo ompito di supremo pastore e svolgono un servizio reale per il bene ella Chiesa universale e per le Chiese particolari. I Tribunali apostolici nno conservato i loro nomi tradizionali anche se oggi sono poco com-rensibili (Grocholewski). I rappresentanti, ossia i legati del Romano ontefice, nel Codice non sono più considerati come gli « agenti della pote­te centralistica », ma sono in servizio alla comunità (Robinson). Il Co-'ice ha praticamente ripetuto quello che il Concilio diceva delle Confe-enze Episcopali, però bisogna trovare un equilibrio tra esse e le Chiese articolari (Feliciani), e la collaborazione fra le Conferenze dei Vescovi a livello internazionale (Hiibler). Nel trattare del diritto degli Istituti di vita consacrata, il Codice segue la dottrina del Vaticano II sulla vita consacrata e accentua alcuni rinnovati aspetti di vita religiosa: ecclesia-lità della vita religiosa, autonomia e esenzione, apostolato, patrimonio spi­rituale (Beyer).

Il secondo volume degli Atti congressuali (pp. 579-1166) tratta alcuni aspetti del libro secondo del Codice e il diritto matrimoniale canonico. La Chiesa particolare, cioè la diocesi, è una manifestazione della Chiesa universale. La diocesi è guidata dal Vescovo, coadiuvato dalle strutture che partecipano al  munus  regendi del Vescovo  (Aymans).  Le  Province ecclesiastiche e le Regioni hanno un aspetto pratico-pastorale e di colla­borazione  delle  singole Chiese particolari   (Ochoa).  Nella  Chiesa  locale poi ci sono i vari organismi — alcuni nuovi — che partecipano alla re­sponsabilità pastorale del Pastore della Chiesa locale  (Spinelli).  Questa partecipazione comincia già nella parrocchia. La collaborazione dei fedeli-laici è indispensabile (Puza). I Religiosi per mezzo dei consigli evangelici si congiungono in modo speciale alla Chiesa e al suo ministero. Questo richiede dai Religiosi una maggiore integrazione e collaborazione nella Chiesa  locale   (Lesage).  Per  inserire  pienamente  i  Religiosi  nell'attività pastorale della diocesi e per curare la vita  religiosa, il nuovo  Codice prevede una figura nuova, e cioè il vicario episcopale per la vita religiosa (Verbrugghe). Per raggiungere le sue finalità, il culto, l'apostolato e le opere di carità, il sostentamento del clero, la Chiesa ha bisogno dei beni materiali  (Maida).  Per la Chiesa ha una  importanza  rilevante  il  patri­monio artistico, le cose sacre e preziose (Barrosa). La normativa cano­nistica ha superato l'aspetto troppo biologico e sessuale del matrimonio e accentua quello più personalistico  seguendo la dottrina della costitu­zione pastorale Gaudium et spes sul matrimonio. Nella materia matrimo­niale il nuovo Codice rispetta la libertà di coscienza degli individui ed è più aperto alla cultura e alla mentalità nuova (De Luca). Il Codice non tratta espressamente dei diritti di famiglia, però ha adattato la posizione tradizionale della Chiesa in materia di esigenze contemporanee (Casiraghi). Nel Codice viene introdotto un nuovo processo per i casi in cui i coniugi vogliano formalizzare legalmente la loro separazione, però il giudice pri­ma di iniziare la causa di separazione, deve considerare la possibilità di una riconciliazione, usando i mezzi pastorali (Diego-Lora). I problemi par­ticolari  creano  i  casi  matrimoniali  quando  un  cattolico  battezzato  ha formalmente  abbandonato  la  Chiesa  cattolica e  per  questo  non  è  più obbligato alla forma canonica matrimoniale. Si tratta di una dispensa? Sorgono i problemi circa la sacramentalità di questi matrimoni (Arteaga). Il Codice ha introdotto alcuni nuovi casi di nullità del matrimonio, so­prattutto quelli che per natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Uno di questi casi è l'omossessualità che è un disordine  « sui generis »  e crea  incapacità  della  volontà  a  donarsi  ad una persona dell'altro sesso (Bonnet). Esiste un solo consenso matrimoniale nel quale è presente « implicite » il carattere sacramentale sia che il matrimonio si celebri nella forma straordinaria, sia in un'altra forma (Martinez-Torron). Si discute molto tra i canonisti se l'« elementum amoris » faccia parte essenziale del consenso matrimoniale ed abbia una rilevanza giuridica, ossia debba essere considerata come elemento psico­logico (Mantuano). Il matrimonio dei battezzati è anche un sacramento e perciò la Chiesa domestica è nello stesso tempo simbolo della Chiesa. Questa dimensione sacra non esiste se con un atto positivo della volontà, viene escluso un elemento essenziale o una proprietà essenziale del matri­monio (Ordnana). L'incapacità psichica di contrarre il matrimonio valido con tutti gli obblighi e doveri, rappresenta per la giurisprudenza e per i giuristi una problematica particolare (Fellhauer). Nel nuovo Codice ha finalmente accettato il dolo come causa di nullità del matrimonio. L'as­senza di una normativa per il dolo nel consenso matrimoniale è stata una lacuna nel diritto. Spetta alla giurisprudenza a definire le qualità che per sua natura possono perturbare gravemente la vita coniugale (Bernal-dez-Ruiz-Garate-Suarez). Il matrimonio è possibile anche « sotto la con­dizione » passata o presente; si richiedono le esigenze, i criteri e le circostanze sotto le quali è possibile porre la condizione (Weigand), anche se il matrimonio condizionato ha sempre preoccupato i canonisti, perché questi matrimoni creano non pochi problemi giuridici (Robledo). Anche la sentenza ha subito nel nuovo Codice dei cambiamenti. Accanto all'appello il legislatore ha creato un nuovo meccanismo processuale che serve alla riforma della sentenza solo nelle cause matrimoniali. E' stato abolito l'obbligo d'appello del Difensore del vincolo ed è stato introdotto l'obbligo di mandare ex ufficio la sentenza dichiarante la nullità del ma­trimonio al tribunale d'appello. Questi cambiamenti portano con sé di­versi problemi di carattere teoretico e pratico (Pieronek). Il Codice di Diritto Canonico ci offre l'immagine della Chiesa nell'epoca odierna. Non può risolvere tutti i problemi. In certi casi il nuovo Codice rappre­senta un compromesso e lascia aperta la porta per un ulteriore sviluppo e precisazioni. Non si deve dimenticare che il Codice è applicato tra diverse mentalità e culture (Morrisey).

Il V Congresso internazionale di Diritto Canonico a Ottawa ha trat­tato alcuni temi fondamentali del nuovo Codice, le modificazioni e le novità introdotte nella legislazione odierna. E' chiaro che non era possi­bile dare una analisi troppo critica su tutti i lati di certi problemi del nuovo Codice. Al lettore degli Atti congressuali si dà uno sguardo pano­ramico e scientifico sul nuovo Codice di Diritto Canonico.

 


 



 
 
 
 
 
 
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